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CAPITOLO PRIMO

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del risparmiatore passasse per quella generale del risparmio e risiedesse perciò nella<br />

stabilità e nella razionalizzazione del mercato bancario, come risulta evidente già da<br />

un una approssimativa esposizione. 8 Così, il progetto Vivante del 1894, presentato<br />

in sede di Sottocommissione per la riforma del codice di commercio, prevedeva a<br />

favore dei depositanti nei confronti delle società anonime esercenti il credito, il<br />

privilegio legale sugli ultimi tre decimi del capitale sociale in ipotesi di liquidazione<br />

o fallimento della società. Il disegno di legge Cocco- Ortu del 1908 prevedeva, in<br />

particolare, la creazione obbligatoria di una sezione autonoma, invero di non<br />

semplice realizzazione, con gestione separata dei depositi a risparmio- per i quali il<br />

progetto non forniva una definizione giuridica- e depositi fiduciari, sì da garantire la<br />

simmetria temporale tra le operazioni di provvista di fondi e quelle di impiego, ed il<br />

riconoscimento ai depositanti di un privilegio sulle attività della sezione; la<br />

previsione di conformare alle norme allora vigenti per le Casse di risparmio gli<br />

impieghi delle somme derivanti dai depositi a risparmio, con l’obbligo di inviare al<br />

Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio il bilancio annuale della sezione<br />

e le situazioni semestrali dei conti. Nel 1920 furono presentati due progetti di legge.<br />

Quello a cura dell’on. Chiesa prevedeva l’obbligo di sottoporre ad autorizzazione<br />

da parte del Ministero del Tesoro, su parere della Camera di Commercio, l’esercizio<br />

del credito e la raccolta dei depositi da parte di tutte le aziende bancarie ed altresì la<br />

apertura di nuovi sportelli in Italia e all’estero; il divieto di raccogliere fidi oltre un<br />

decimo del capitale della riserva della azienda di credito; il controllo governativo da<br />

parte del Ministero del Tesoro di concerto con quello dell’Industria e Commercio e<br />

la previsione di obblighi di pubblicità del bilancio e delle situazioni mensili;<br />

l’obbligo delle aziende di ragguagliare il capitale ad almeno il dieci per cento dei<br />

depositi amministrati ed, infine, la determinazione dei limiti massimi dei tassi attivi<br />

e passivi. Il progetto dell’on. Alessio, invece, si mosse in una direzione parzialmente<br />

diversa, in primis prevedendo la nominatività obbligatoria dei titoli azionari delle<br />

società per azioni bancarie e definendo norme in materia di indipendenza e<br />

responsabilità degli amministratori.<br />

L’obbligo di nominatività delle azioni era stabilito anche dallo studio condotto dal<br />

Tucci, che nel 1923 definì uno «Schema di progetto per la vigilanza ed il<br />

funzionamento delle società anonime esercenti il credito commerciale e che<br />

raccolgono depositi». Ancora, l’Autore previde una riserva obbligatoria; il divieto<br />

8 Per una analitica e precisa esposizione dei progetti e degli studi presentati tra il 1894 ed il 1925 si<br />

veda U. Cajani, La tutela del risparmio e la disciplina del credito nella legislazione italiana, cit., 21 ss.<br />

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