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CAPITOLO PRIMO

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uso in deroga ai limiti legali all’anatocismo. Diversamente, occorre che la<br />

convenzione ricorra, per iscritto, dopo ciascuna scadenza e limitatamente agli<br />

interessi dovuti per più di un semestre, ex art. 1283 c.c. Tuttavia, a questo secondo<br />

limite si derogava solo in favore della banca.<br />

Si rammenta, in ultimo, che le N.b.u. fissavano ancora all’art. 6 un limite massimo<br />

per i tassi attivi, ma non per quelli passivi.<br />

Rispetto a questi schemi contrattuali, nel periodo oggetto di analisi del presente<br />

capitolo, e, quindi, prima che intervenissero le modifiche sul piano amministrativo<br />

e legislativo, con particolare riguardo alla introduzione della disciplina a tutela del<br />

consumatore ex art. 1469 bis e ss., il sistema di protezione e di controllo accordato<br />

alla parte debole, che solo aderisce al regolamento contrattuale predisposto<br />

unilateralmente dall’altra, risultava limitato alla disciplina dettata dagli artt. 1341 e<br />

1342 c.c., come sopra rilevato. Tuttavia, rispetto alla posizione del risparmiatore<br />

esso era inadeguato. Ciò in quanto la disciplina codicistica dettata in tema di<br />

condizioni generali di contratto e di moduli e formulari di cui agli artt. 1341 e 1342<br />

c.c., si limita a subordinare l’efficacia del regolamento al requisito della conoscenza,<br />

o della conoscibilità, senza indicare i mezzi necessari al suo conseguimento, mentre<br />

la cautela rispetto alle clausole derogatorie al diritto dispositivo, opera sul piano<br />

meramente formale, risolvendosi nella specifica approvazione scritta 113 . La<br />

disciplina di salvaguardia disposta dal legislatore del 1942 non sembrava dunque<br />

accordare al risparmiatore una tutela effettiva ed efficace. Peraltro, se l’obbligo di<br />

approvazione scritta delle clausole “vessatorie” garantiva l’adozione della forma<br />

scritta, tale effetto perdeva di valore ove si consideri che questa, nel settore<br />

bancario, era comunque usuale, e la approvazione specifica, quindi, assolvimento<br />

quasi automatico 114 .<br />

In giurisprudenza talune decisioni si sono mosse nel solco della vessatorietà di<br />

alcune delle condizioni praticate al cliente bancario e delle Norme bancarie<br />

uniformi, discostandosi dall’atteggiamento di favor prevalentemente assunto verso il<br />

potere contrattuale degli istituti di credito. Così, il tribunale di Verona ha<br />

113 Sulla inadeguatezza del controllo legislativo, ma anche giudiziale, vedi G. Gabrielli, Controllo<br />

pubblico, cit., 262. L’Autore rileva che il controllo pubblico della deviazione dal diritto dispositivo<br />

attuata dall’imprenditore attraverso le condizioni generali di contratto, risulta inadeguato sia che si<br />

espleti a livello legislativo, attesa la molteplicità e la peculiarità degli interessi settoriali; sia a livello<br />

giudiziale, ove il controllo si muove dai precetti legislativi e viene condotto sulla base dei valori<br />

contingenti, e comunque sul singolo caso. Vedi anche V. Roppo, Contratti standard, Milano, 1975,<br />

321 ss..<br />

114 V. Allegri, al riguardo, parla di «vuota cerimonia», in Norme bancarie uniformi e condizioni generali di<br />

contratto nelle recenti tendenze della dottrina giuridica, in BTB- Economia banca e congiuntura, 1979.<br />

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