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CAPITOLO PRIMO

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attività di controllo 146 che il T.u.b. al contempo realizza, rimettendo alle Autorità<br />

creditizie il potere di emanare rispetto ad essa norme secondarie, provvedimenti<br />

generali e particolari, che non si limitano ad esplicare i loro effetti sull’ “impresa”<br />

bancaria, ma anche sulla struttura del mercato finanziario. E se è vero che il potere<br />

normativo deve in ogni caso rispondere alle finalità generali fissate dall’art. 5 T.u.b.<br />

ed ai criteri che la Banca d’Italia medesima abbia preventivamente determinato e<br />

pubblicato, ex art. 4 T.u.b., ad essa è riconosciuto comunque un certo grado di<br />

discrezionalità nella fissazione di questi ultimi, mentre tra le finalità generali, ancora<br />

suscettibile di essere interpretata discrezionalmente è la “sana e prudente gestione”,<br />

la quale, di per sé, richiede un controllo di carattere valutativo 147 .<br />

La attività di vigilanza, ed il relativo potere regolamentare e normativo, si<br />

estendono alla materia della tutela del cliente bancario, cui il T.u.b. dedica il Titolo<br />

VI, nel quale sono confluite le disposizioni dettate dalla legge 154/1992, in tema di<br />

trasparenza delle operazioni bancarie, e dalla legge 142/1992, in tema di credito al<br />

consumo. Dunque, la nuova legge bancaria, pure rimanendo prevalentemente<br />

orientata ai profili della vigilanza e del controllo sul sistema creditizio, innova<br />

profondamente rispetto alla disciplina previgente, dedicando una disciplina<br />

autonoma al tema della trasparenza contrattuale ed a quello del riequilibrio delle<br />

posizioni contrattuali nel rapporto tra la banca ed il consumatore-contraente<br />

debole. A tali profili saranno dedicate le pagine che seguono. Conviene comunque<br />

sin da ora rilevare che, nonostante le modificazioni intervenute sul piano<br />

sistematico e su quello specifico, la disciplina speciale tende ancora a privilegiare la<br />

stabilità del sistema ed ancora tutela e conserva in capo alle banche un certo potere<br />

contrattuale.<br />

146<br />

L’espressione è di S. Amorosino, La funzione amministrativa di vigilanza sulle banche, in Riv. trim. dir.<br />

pubblico, 1996, I, 77.<br />

147<br />

In tal senso, G. Minervini, Dal decreto 481/1992 al testo unico in materia bancaria e creditizia, in Giur.<br />

comm., 1993, I, 834 ss, dove l’Autore rileva come a tale «principio chiave» faccia capo, direttamente<br />

ed indirettamente, una costellazione di norme che finiscono con il “rilanciare” la discrezionalità delle<br />

autorità creditizie. Tra queste, l’art. 14, comma 2, T.u.b., in materia di autorizzazione alla attività<br />

bancaria, negata ove «…dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la<br />

sana e prudente gestione»; l’art. 19, T.u.b., il quale prevede che sia negata o revocata l’autorizzazione<br />

all’acquisizione di partecipazioni bancarie da parte di soggetti operanti in settori non finanziari o<br />

creditizi, se in capo ad essi, in forza i accordi, si determini una rilevante concentrazione di potere<br />

tale da pregiudicare la sana e prudente gestione; l’art. 15, T.u.b., secondo il quale la Banca d’Italia<br />

può vietare lo stabilimento di nuove succursali «per motivi attinenti alla adeguatezza della struttura<br />

organizzativa o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca».<br />

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