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CAPITOLO PRIMO

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l’interesse pubblicistico alla funzionalizzazione del sistema bancario in senso<br />

programmatico e promotore dello sviluppo economico, e quello di conservazione<br />

della disponibilità monetaria del risparmio, che nel primo ha trovato indiretta<br />

realizzazione. Nondimeno, da un lato, tale forma di tutela indiretta soffriva il limite<br />

della esclusività, non essendo previsto dalla legge bancaria alcuno strumento di<br />

tutela immediata a favore del risparmiatore, e, dall’altro, il prevalente favor verso la<br />

stabilità sacrificava la competitività delle imprese bancarie e, quindi, i profili di<br />

efficienza, ai quali, pure, l’interesse privatistico del risparmiatore è riconducibile.<br />

2.2 La costituzione del nuovo ordinamento bancario<br />

Sotto il vigore della legge del 1936, l’uso congiunto del potere di autorizzazione<br />

all’esercizio della attività ex art. 28 l. bancaria, e quello di chiusura ex art.34 l.<br />

bancaria, unitamente alla possibilità di intervento autorizzativo sulle forme<br />

concentrative, doveva consentire, secondo le intenzioni degli estensori, la<br />

ristrutturazione del mercato, e risultava dunque giustificato dalle esigenze di politica<br />

economica. Sulla scorta dell’esercizio di questo, e degli altri poteri di interveto<br />

descritti nel paragrafo precedente, si verificò la progressiva riduzione del numero<br />

degli operatori bancari e la loro estensione dimensionale, già, peraltro, avviatesi nel<br />

periodo antecedente il 1936. Il sistema si presentava altresì caratterizzato da un<br />

elevato grado di specializzazione oggettiva, da un canto, e da un forte pluralismo,<br />

dall’altro. In particolare, la specializzazione si configurava con riguardo alla<br />

lunghezza delle operazioni, all’ambito territoriale ed anche a quello della<br />

destinazione dei finanziamenti, mentre il pluralismo era riconducibile alla diversità<br />

soggettiva degli enti che svolgevano la attività bancaria, essendo ricompresi, tra<br />

questi, soggetti pubblici, privati, soggetti tipicamente caratterizzati dallo scopo<br />

lucrativo ed altri da quello mutualistico.<br />

Non si intende in questa sede illustrare specificamente le numerose forme<br />

attraverso le quali la specializzazione ed il pluralismo del sistema bancario si<br />

manifestavano 77 . Basti rilevare che sino agli anni sessanta, esso si presentava<br />

77 Per approfondimenti, si vedano M. Monti e T. Padoa Schioppa, Per un riesame del sistema creditizio<br />

italiano, a cura di G. Carli, Bologna, Il Mulino, 1978; A. Bertoni, Il concetto di «specializzazione»<br />

dell’attività creditizia nel pensiero di Giordano Dell’Amore, in AA.VV., Evoluzione dell’attività bancaria,<br />

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