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CAPITOLO PRIMO

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l’esercizio, che doveva e deve ritenersi in ogni caso circoscritto al disciplinare<br />

economico 199 .<br />

In particolare, l’art. 6, l. 142/92 così recitava: «1. I tassi di interesse, i prezzi e le<br />

altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso<br />

sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso<br />

l’ultimo domicilio notificato. 2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni<br />

generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà<br />

avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta<br />

ufficiale. 3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d’Italia può prevedere diverse<br />

modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di<br />

operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche. 4. Le<br />

variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del<br />

presente articolo sono inefficaci. 5. Entro quindici giorni dal ricevimento della<br />

comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e<br />

di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni<br />

precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione<br />

impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi».<br />

L’intervento legislativo ha però tradito le aspettative, in quanto ha mancato di<br />

recepire le prescrizioni più significative contenute nella proposta di legge Minervini,<br />

che, per prima, si è posta in una posizione di neutralità rispetto alle banche,<br />

anticipando- in un epoca nella quale, invece, ancora si tendeva a “salvaguardarne” il<br />

potere contrattuale- molte delle soluzioni che sono state adottate solo di recente 200 .<br />

Difformemente da questa, la l. 154/1992 ha individuato il presupposto di<br />

legittimità della variazione sfavorevole al cliente nella mera approvazione espressa,<br />

ex art. 4, comma 2, l. 154/1992, così in sostanza riproducendo la disposizione<br />

dell’art. 1341 c.c. L’art. 6 prescriveva la comunicazione al cliente, mentre per le<br />

variazioni di carattere generalizzato, la norma prevedeva la comunicazione<br />

impersonale, da effettuarsi con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al cliente si<br />

199 Sulla limitazione del jus variandi al solo disciplinare economico, vedi A. Nigro, La legge sulla<br />

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive, in Dir. banc. merc. fin., 1992, 430;<br />

E. Minervini, Trasparenza ed equilibrio delle condizioni contrattuali, cit., 664 il quale ritiene che la<br />

distinzione tra condizione economica e condizione non economica sia stata elaborata proprio al fine<br />

di ridimensionare l’ambito di operatività dello ius variandi. Contra, G. La Rocca, La trasparenza delle<br />

operazioni bancarie tra legge n. 154/92 e testo unico, in Studi sulla nuova legge bancaria, a cura di V.<br />

Mezzacapo, Bancaria, 1994, 179.<br />

200 In particolare, come già rilevato in nota, la proposta di legge Minervini limitava la facoltà di<br />

variare le condizioni contrattuali ai rapporti a tempo indeterminato; lo subordinava ad un<br />

giustificato motivo ed alla comunicazione personale al cliente.<br />

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