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CAPITOLO PRIMO

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che regolamenta il computo degli interessi, una modalità con cui gli stessi vengono<br />

considerati 219 .<br />

La giurisprudenza di merito, anche successivamente all’entrata in vigore del T.u.b.,<br />

ha quindi proseguito nel solco tradizionale, ossia quello della validità<br />

dell’anatocismo, riconducendolo alla categoria degli usi normativi e, quindi, ancora<br />

affermandone la compatibilità con la previsione dell’art. 1283 c.c 220 .<br />

Invero, il “cambio di rotta” si è avuto solamente a seguito del mutamento di<br />

prospettiva, allorquando gli elementi a supporto della (in)validità dell’anatocismo<br />

sono stati ricercati altrove, ossia non all’interno del Testo Unico bancario, atteso<br />

che la lettura dell’art. 117 T.u.b. conduce all’esclusione del contrasto normativo; ma<br />

nella diversa interpretazione della clausola anatocistica. Nella negazione, cioè, della<br />

qualificazione di uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sì<br />

da destituire di ogni sostegno la tesi della validità della relativa clausola, fondata per<br />

anni sulla previsione dell’uso contrario ex art. 1283 c.c. E proprio in questo senso,<br />

si è espressa nel 1999 la Cassazione, che ha spezzato la propria linea interpretativa<br />

pure rimasta costante ed immutata per due decenni 221 . In particolare, la Corte,<br />

219 Così, testualmente, G. Gallo, In tema di applicazione del testo unico in materia di contratti bancari, nota a<br />

Trib. Roma, 18 luglio 1996, in Nuova giurisprudenza civ. com., cit.<br />

220 Deve essere rilevato che, diversamente dalla legge dettata in tema di trasparenza bancaria, l.<br />

154/1992, prima, e dalle disposizioni dettate sulla materia dal T.u.b. al Titolo VI poi, il già citato<br />

disegno di legge presentato da G. Minervini, n. 3617, 24 marzo 1986, in Banca, Borsa e tit. credito,<br />

1986, I, 713, conteneva una disposizione che esplicitamente ed imperativamente vietava il metodo di<br />

calcolo degli interessi sugli interessi. Vedi nota 158.<br />

221 Dapprima, Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, in Foro it., 1999, I, 1153, che, movendo dalla<br />

circostanza che gli usi contrari cui l’art. 1283 c.c. si riferisce sono quelli normativi, (artt. 1, 4 e 8 disp.<br />

prel. al c.c.), ossia quelli consistenti «nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un<br />

determinato comportamento», ha affermato che la capitalizzazione trimestrale è stata prevista per la<br />

prima volta dalle N.b.u. nel 1952 ed inoltre che: «…L’inserimento- delle clausole di anatocismo<br />

trimestrale- è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto<br />

oggettivo…, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità<br />

con e direttive dell’associazione di categoria, in suscettibili di negoziazione individuale e la cui<br />

sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.<br />

Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui,<br />

sostanzialmente, consiste l’ opinio iuris ac necessitatis ». A seguire, Cass., 30 marzo 1999, n. 3845, in<br />

Banca borsa e tit. credito, 1999, II, 389, che ha confermato la natura non normativa dell’uso. Da ultimo,<br />

Cass., 17 aprile 1999, n. 3845, in Foro it., I, c. 1429. La Corte Suprema è stata peraltro preceduta da<br />

alcuni giudici di merito: Trib. Monza, 23 febbraio 1999, in Cor. Giur., 1999, 5, 561; Trib. Roma, 22<br />

giugno 1987, in Foro it., 1988, I, 1720.<br />

In linea con la Corte, L. Panzani, Credito bancario e capitalizzazione degli interessi, in Questione Giustizia,<br />

1999, 554; V. Carbone, Interessi anatocistici tra interventi giurisprudenziali, salvataggi normativi e questioni di<br />

costituzionalità, cit. L’iter logico ed interpretativo seguito dalla Cassazione, nella prima delle tre<br />

pronunzie, è stato invece criticato da M. Porzio, Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in<br />

materia di anatocismo, in Banca borsa e tit. credito, 1999, II, 650 ss. L’Autore rileva, in particolare, l’errore<br />

commesso dalla Corte nell’individuare la data di introduzione della capitalizzazione trimestrale nel<br />

1952. In realtà, essa risulta affermata già nelle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza<br />

approvate dalla Confederazione generale bancaria fascista nel gennaio del 1929, Circ. 7 gennaio 1929, prot.<br />

N. 30. Sul punto vedi anche G. Cabras, Conto corrente bancario e anatocismo tra diritto e pregiudizio, in<br />

Bancaria, 1999, 38 ss. M. Porzio, peraltro, cita anche il Trattato di tecnica bancaria, 2° ed., P. D’Angelo,<br />

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