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CAPITOLO PRIMO

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criteri e gli obblighi tesi a garantirne la trasparenza, ma anche i criteri di<br />

determinazione delle eventuali commissioni a carico dei clienti. Da un lato, pare<br />

condivisibile la posizione di chi ha individuato in questa disposizione una norma di<br />

riequilibrio economico, e non già normativo, 156 a favore dei risparmiatori. Dall’altro<br />

lato, tuttavia, non si può disconoscere il limite e la scontatezza di questa norma,<br />

che, infatti, opera con specifico riguardo ai Titoli di Stato. Peraltro, il Ministero<br />

decide sentito il parere, ancora, della Consob e della Banca d’Italia (parere, che,<br />

pure, non sembra doversi ritenere vincolante).<br />

Oltre a queste argomentazioni di diritto positivo, si consideri, poi, la circostanza<br />

che la preliminare conoscenza del cliente in ordine alle condizioni del contratto<br />

dovrebbe escludere l’adesione a quelle particolarmente gravose, risultandone così il<br />

potere e l’autonomia contrattuale della banca ricondotti ad una posizione di<br />

equilibrio rispetto a quella del risparmiatore, e proprio su iniziativa di<br />

quest’ultimo. 157 Il condizionale è, tuttavia, d’obbligo, atteso che la concreta<br />

esplicazione di questo effetto trova un ostacolo nella evidenza della pratica, nella<br />

quale, come è noto, le banche predispongono condizioni uniformi, quali definite<br />

dall’A.B.I., privando, di fatto, al cliente alternative praticabili.<br />

2.2 Dalla l. 154/1992, Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi<br />

bancari e finanziari, al Testo unico in materia bancaria e creditizia<br />

Come prima si diceva, il Titolo VI è risultato dalla trasfusione della l. 142/1992, e<br />

della l. 154/1992, la quale, peraltro, è stata preceduta da diverse proposte risalenti<br />

alla metà degli anni ‘80 158 e, sul piano dell’autoregolamentazione, dall’Accordo<br />

156 E. Minervini, Trasparenza ed equilibrio, cit., 661<br />

157 A. Nigro, La legge sulla trasparenza, cit., 423; E. Minervini, La trasparenza delle condizioni contrattuali<br />

(contratti bancari e contratti con i consumatori), in Banca, borsa e tit. cred., 1997, I, 103. Contra, E.<br />

Capobianco, I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela, in Dir. banca e merc.<br />

fin., 2002, 380, il quale rileva: «Volendo tornare ad una valutazione complessiva della normativa in<br />

discorso, può dirsi che la stessa appare prevalentemente ispirata all’obiettivo della trasparenza<br />

piuttosto che a quello del riequilibrio delle posizioni contrattuali; essa contiene, come si è detto,<br />

«qualche sprazzo in punto di equilibrio» soprattutto nella parte relativa al credito al consumo, ma<br />

rimane prevalentemente incentrata sull’aspetto dell’informazione». L’Autore aderisce così allo scritto<br />

di A. A. Dolmetta, Normativa di trasparenza e ruolo della Banca d’Italia, in Dir. Ban., 1998, I, 34. In tal<br />

senso, seppure implicitamente, G. Carriero, Norme di protezione dell’utente dei servizi bancari e finanziari:<br />

taluni effetti economici, in Riv. dir. impr., 1997, 82.<br />

158 Vedi il disegno di legge presentato da G. Minervini, n. 3617, 24 marzo 1986, in Banca, Borsa e tit.<br />

credito, 1986, I, 713, in seguito testualmente ripresentato dall’on. Visco ed altri, proposta di legge n.<br />

520 del 2 luglio 1987, ed altresì il disegno di legge n. 467, del 2 luglio 1987, a firma on. Piro. In<br />

particolare, la proposta di legge Minervini si muoveva nel solco della delegittimazione del potere<br />

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