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CAPITOLO PRIMO

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legislatore del 1942 alla materia dei contratti bancari (artt. 1834-1860 c.c.). Nel<br />

tempo, l’uniformità dei contratti è stata agevolata dal «carattere tipicamente di massa<br />

proprio della maggior parte delle operazioni bancarie», ed altresì dal potere economico e<br />

contrattuale di cui gli operatori bancari godevano, il quale, peraltro, ha trovato una<br />

“formalizzazione” nella Associazione Bancaria Italiana, che riunisce quasi tutte le<br />

banche 104 . E proprio in seno a questa sono stati definiti moduli contrattuali<br />

standardizzati e caratterizzati da condizioni generali denominate "Norme bancarie<br />

uniformi”, recepite dalle singole banche associate e riprodotte nei modelli<br />

contrattuali 105 .<br />

Con riguardo alla loro natura giuridica, alla qualificazione di condizioni generali di<br />

contratto si giunge per esclusione. Le Norme bancarie, infatti, in quanto emanate<br />

da un soggetto terzo privo di potere normativo, non possono considerarsi "norme"<br />

in senso tecnico. Ciò, non solo nei riguardi dei clienti, ma anche in quelli delle<br />

banche associate, alle quali la concreta adozione dello schema predisposto è solo<br />

meramente e, comunque, vivamente 106 , raccomandata e non già imposta, ancorché<br />

ad essa da sempre aderisca la quasi totalità delle banche 107 . Del pari, le elaborazioni<br />

dottrinali ne hanno escluso la natura di usi normativi o contrattuali, ancora in<br />

ragione della terzietà del soggetto che unilateralmente le predispone 108 .<br />

inizialmente l’A.B.I. effettivamente a ciò si limitava, nel tempo il ruolo è evoluto, sino ad arrivare ad<br />

esercitare l’attività di revisione, aggiornamento e diffusione delle N.b.u.<br />

104<br />

Così, L.C. Ubertazzi, Concorrenza e nome bancarie uniformi, Milano, 1986, 1; G. Vignocchi, Il servizio<br />

del credito, cit., 238.<br />

105<br />

C. Pratis, La disciplina giuridica delle aziende di credito, Milano, 1972, 150 ss., riconduce le norme<br />

bancarie uniformi alle condizioni di affare, le quali, diversamente dagli usi normativi, acquistano<br />

dignità di clausole contrattuali solo ove richiamate dalle parti, in via esplicita o implicita. Per cui la<br />

loro efficacia deriva dalla circostanza di essere inserirete nel negozio come clausole.<br />

106<br />

La circolare A.B.I. TC 9/1958, al fine di raccogliere adesioni all’accordo relativo alla adozione di<br />

condizioni generali uniformi per le aperture di credito e le anticipazioni bancarie su pegno di merce<br />

e documenti rappresentativi di merce, così “sollecitava”: «Dato che un grande numero di Aziende di<br />

credito di ogni categoria ha già sottoscritto l’accordo in discorso, si confida che gli istituti non<br />

ancora aderenti, rendendosi conto che la generale osservanza delle anzidette norme contrattuali da<br />

parte delle Aziende di credito assume il carattere di codificazione pacifica della prassi in essere in<br />

una materia tanto complessa e delicata come quella delle operazioni di finanziamento delle merci e<br />

dei documenti rappresentativi di essa, prassi della quale la giurisprudenza trarrà indubbiamente sicuri<br />

motivi di orientamento, vorranno dare la loro adesione, restituendo firmato uno degli esemplari<br />

dell’Accordo allegato ».<br />

107<br />

Nel senso, invece, di considerare le banche tenute all’impiego delle norme, in forza del vincolo<br />

associativo, vedi C. Folco, Il sistema del diritto della banca, I, Milano, 1968, 196; G. Molle, I contratti<br />

bancari, Milano, 1973, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, 46; A. P.<br />

Massamormile, Norme Bancarie Uniformi, in Banca, borsa e tit. cred., 1984, I, 188. Con riguardo alla<br />

giurisprudenza, è rimasto isolato l’orientamento secondo il quale le N.b.u. sarebbero da equipararsi a<br />

direttive della Pubblica Amministrazione. Così, Cass., 9 agosto 1973, n. 2276, in Foro it., 1974, I, 141 ss.<br />

108<br />

Diversamente, l’uso si realizza con una spontanea e generalizzata adesione dei consociati ad un<br />

dato comportamento. In tale senso, N. Salanitro, Le banche e i contratti bancari, in Tratt. Dir. civ. it.,<br />

diretto da F. Vassalli, Torino, 1983, 46 ss.; G. Gabrielli, Controllo pubblico e norme bancarie uniformi, in<br />

Banca borsa e tit. cred., 1977, I, 257 ss; A. Pavone La Rosa, Gli usi bancari, in Le operazioni bancarie, a cura<br />

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