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CAPITOLO PRIMO

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che il Ministro ha esercitato estendendo l’ambito di applicazione della normativa<br />

alle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e presso i soci 161 .<br />

Con riguardo alle comunicazioni relative ai rapporti regolati in conto corrente, la l.<br />

154/1992, all’art.8, comma secondo, prevedeva l’invio dell’estratto conto con una<br />

periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Diversamente, l’art. 119, comma 2,<br />

T.u.b prevede la periodicità annuale, rimettendo alla scelta del cliente quella<br />

semestrale, trimestrale o mensile. Il Testo Unico, quindi, allunga i tempi rispetto<br />

all’omologa norma dettata dalla legge sulla trasparenza, e non pare che tale scelta sia<br />

giustificabile sulla base di una maggiore tutela a beneficio del cliente, sembrando,<br />

piuttosto, diretta ad alleggerire l’onere informativo a carico della banca. La<br />

circostanza che il termine di legge fissato dal T.u.b sia quello di dodici mesi desta<br />

dunque perplessità, soprattutto ove si consideri che un termine inferiore era<br />

previsto non solamente dalla l. 154/1992, ma anche dallo stesso Accordo<br />

interbancario del 1988, il quale prevedeva infatti che la comunicazione fosse almeno<br />

trimestrale.<br />

Infine, diversamente dalla l. 154/1992, Il T.u.b. conserva un’area riservata alla<br />

discrezionalità amministrativa proprio nella materia dei contratti. Il riferimento è, in<br />

particolare, alle disposizioni che rimettono alle autorità creditizie la definizione del<br />

contenuto del contratto. Sotto il profilo formale, infatti, la stessa l. 154/1992,<br />

all’art. 3, comma 3, attribuiva alla Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, la<br />

facoltà di prevedere, per determinati tipi di contratti, «Per motivate ragioni<br />

tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate<br />

categorie di operazioni e servizi», in deroga alla forma scritta. Conformemente, l’art.<br />

117, comma 2, T.u.b, consente al C.I.C.R. di derogare alla forma scritta, per<br />

particolari tipi di contratto, e sempre che ricorrano motivate ragioni tecniche.<br />

Peraltro, questa facoltà è stata attribuita dal CICR alla Banca d’Italia 162 .<br />

Ma, difformemente dalla legge sulla trasparenza, il T.u.b rimette alle autorità anche<br />

un potere in ordine al profilo sostanziale del contratto. Basti pensare alla facoltà di<br />

tipizzazione riconosciuta dall’art. 117 comma 8 T.u.b., alla Banca d’Italia, di intesa<br />

con la Consob 163 , ossia di prescrivere che determinati contratti o titoli abbiano un<br />

contenuto tipico individuato, da intendersi come contenuto minimo, rispetto al quale<br />

161 Vedi D.M. del Ministro del tesoro 7 ottobre 1994, in G.U. 15 ottobre 1994, n.242, e le Istruzioni<br />

della Banca d’Italia in G.U. 12 maggio 1998, n. 108. Rileva il non senso della scelta del legislatore R.<br />

Lener, Trasparenza delle condizioni contrattuali, in Le società, n. 12, 1994, 1698.<br />

162 Vedi Deliberazione CICR del 4 marzo 2003, art. 10, in G.U. del 27 marzo 2003, n. 72.<br />

163 La previsione dell’intesa con la Consob è stata inserita dall’art. 25, comma 1, lett. b, l. 262/2005.<br />

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