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CAPITOLO PRIMO

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standardizzazione sotto il profilo tecnico e, quindi, contrattuale, ha comportato un<br />

indubbio miglioramento del servizio, mentre la relativa commissione interbancaria<br />

non ha integrato una ipotesi di fissazione del prezzo finale al consumatore, avendo<br />

una efficacia meramente interna. Il che ha condotto la Commissione ad applicare<br />

l’esenzione prevista dall’art.81 130 .<br />

Rispetto alle altre Norme ed all’allineamento della offerta che queste hanno di fatto<br />

comportato, non si riscontrano altri vantaggi per il risparmiatore-contraente debole,<br />

oltre a quello della generale stabilità che essa assicura. Vantaggio che pure non<br />

sembra bilanciare l’ingiustificato trattamento a questi destinato, il cui<br />

perseguimento era in ogni caso già rimesso ai controlli pubblici ed alla disciplina di<br />

“governo” del settore 131 . Tuttavia, la stabilità era ancora ritenuta prevalente e<br />

meritevole di essere garantita anche nel momento contrattuale, ancora ritenendosi<br />

che essa non potesse essere mantenuta se non contenendo la spinta concorrenziale.<br />

Così, paradossalmente, l’interesse alla restituzione dei depositi risultava tutelato a<br />

spese del risparmiatore medesimo.<br />

Come in seguito si vedrà, solo a partire dagli anni novanta si registrano i primi<br />

mutamenti negli indirizzi delle Autorità, comunitarie e nazionali.<br />

4. Verso la definizione del rapporto banca-cliente.<br />

Io specifico profilo della tutela del risparmiatore inizia a subire una certa<br />

evoluzione a partire dalla metà degli anni ottanta. Un primo passo verso la<br />

definizione legislativa del rapporto banca- cliente è infatti rintracciabile già nella<br />

legge recante la disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, l.<br />

1 marzo 1986, n.64, emanata allo scopo di sostenere e promuovere lo sviluppo<br />

economico del sud di Italia, in ritardo rispetto a quello del resto del Paese. Gli<br />

interessi e le istanze ad essa sottesi sono dunque estranei al problema della tutela<br />

del risparmiatore-contraente debole. Tuttavia tale legge, sorprendentemente,<br />

contiene una disposizione che indirettamente si riconnette al profilo della<br />

trasparenza e, quindi, dell’informazione del cliente bancario. L’articolo 8 prevedeva<br />

130 Commissione 10 dicembre 1984, in G.U.C.E., 7 febbraio 1985 L 35, 43. Peraltro, la<br />

Commissione ha negato il rinnovo della esenzione successivamente richiesto, irrogando una<br />

ammenda che rappresenta la prima inflitta in ambito bancario.<br />

131 G. Floridia, Condizioni bancarie uniformi e tutela del risparmiatore, in La concorrenza bancaria, a cura di L.<br />

C. Ubertazzi, Milano, 1985, 187.<br />

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