CAPITOLO PRIMO
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e i servizi oggetto di pubblicità…che hanno carattere occasionale, ovvero<br />
comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. La Banca d’Italia, all’interno<br />
delle Istruzioni, Sezione III, par. 2, ha individuato tre categorie per le quali la forma<br />
scritta non è obbligatoria, la cui elencazione non deve comunque ritenersi<br />
obbligatoria, atteso che alcune operazioni sono indicate a titolo meramente<br />
esemplificativo. La prima ricomprende le operazioni ontologicamente fondate su<br />
un contratto scritto in corso di esecuzione; la seconda quelle caratterizzate,<br />
congiuntamente, dal requisito della occasionalità, della economicità, e della<br />
conservazione della “prova” in ordine al compimento della operazione, salvo<br />
l’invio o la consegna al cliente della conferma per iscritto dell’operazione. Infine, la<br />
terza categoria comprende l’emissione di moneta elettronica in regime di<br />
anonimato 173 .<br />
Nessun problema di coordinamento tra le disposizioni di fonte primaria e quelle di<br />
fonte secondaria si pone, invece, con riguardo al soggetto tutelato dalle norme<br />
dettate in tema di trasparenza. Conformemente a quanto previsto dalla l. 154/1992,<br />
questo è individuato dal Titolo VI del T.u.b. nel cliente. Dunque, non il piccolo<br />
risparmiatore od il consumatore, come disposto per la disciplina del credito al<br />
consumo ma, lato sensu, il cliente bancario, dovendosi intendere ricompreso in<br />
questa definizione anche il contraente che agisce nell’ambito della propria<br />
professione 174 . La trasparenza della contrattazione non rimane, così, sul piano di<br />
istituto giuridico speciale, ma assurge a principio generale, seppure entro i confini<br />
dell’ordinamento bancario, ed opera a tutela di «chiunque abbia rapporti<br />
contrattuali con la banca» 175 .<br />
Definito l’ambito di applicazione risultante dalla combinazione delle disposizioni di<br />
origine primaria e secondaria, l’esigenza di completezza rende necessaria ancora<br />
qualche considerazione di ordine generale. Diversamente dal T.u.b., la<br />
173 In particolare, il par. 2, Sezione III delle Istruzioni della Banca d’Italia indica: a) le operazioni e<br />
servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto, fermo<br />
l’obbligo della forma scritta per le modifiche o integrazioni del contratto redatto per iscritto; b) le<br />
operazioni ed i servizi prestati in via occasionale- quali, ad esempio, ordini di pagamento a favore di<br />
terzi, acquisto e vendita di valuta estera- purché il valore complessivo della transazione non ecceda<br />
5000 euro e a condizione che l’intermediario: 1) mantenga evidenza dell’operazione; 2) consegni o<br />
invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell’operazione, indicando il prezzo praticato, le<br />
commissioni e le spese addebitate, e fermi gli obblighi di pubblicità e l’applicazione dell’art. 117 ,<br />
commi 6 e 7, T.u.b.; C) le emissioni di moneta elettronica attraverso carte “usa e getta”.<br />
174 Per una ricostruzione della nozione di cliente bancario vedi P. Gaggero, A proposito della definizione<br />
di «cliente della banca», in Ec. e dir. del terziario, 1996, 771 ss; V. Morera, Sulla nozione del “cliente della<br />
banca”, in Vita not., 1995, 590.<br />
175 La definizione è di R. Lener, Trasparenza delle condizioni contrattuali, cit., 1696.<br />
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