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CAPITOLO PRIMO

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di vigilanza sui gruppi bancari dal d.lgs. 356/1990; la normativa sul rapporto banca-<br />

industria contenuta nel d.lgs. 287/1990, ed, infine, la disciplina dettata in tema di<br />

trasparenza delle operazioni bancarie dalla legge 154/1992 e di credito al consumo<br />

dalla legge 142/1992.<br />

Diversamente dalla legge bancaria del 1936, il T.u.b. non “tradisce” aspirazioni di<br />

governo del credito, né sembra prevedere strumenti a ciò atti. Al riguardo, basti<br />

rilevare che alla nozione di risparmio non risulta più attribuito il carattere collettivo<br />

tipico della disciplina previgente, ed altresì che l’attività bancaria perde la natura di<br />

“funzione di interesse pubblico”, pure conservando la attinenza ad interessi<br />

pubblici, e tra questi quello alla tutela del risparmio ed allo sviluppo del sistema<br />

finanziario. Ed invero la banca è assoggettata ad un regime di controlli che investe<br />

tutta la sua esistenza, ma che, appunto, è diretto a garantire l’efficiente operatività e<br />

la continuità aziendale, nel rispetto della sua natura di attività imprenditoriale<br />

privata.<br />

Coerentemente con le modificazioni intervenute a livello sistemico, il legislatore del<br />

1993 ha specificamente disciplinato il momento contrattuale banca-cliente, al quale<br />

ha dedicato una normativa che pone la trasparenza direttamente in funzione della<br />

tutela del cliente. In particolare, il regime definito dal T.u.b. opera sia nella fase<br />

preliminare a quella della conclusione del contratto; sia nella fase della sua<br />

esecuzione, e riconosce, così, al risparmiatore, due forme di tutela: i) una mediata,<br />

che sostiene ed assicura il meccanismo concorrenziale; ii) una diretta e “passiva”, la<br />

quale obbliga la banca a renderlo consapevole in ordine al contenuto contrattuale.<br />

A queste, peraltro, si aggiunge una forma di tutela attiva, in forza della quale il<br />

cliente, in via esclusiva, può agire per la nullità assoluta o relativa del contratto, ove<br />

difforme dalle prescrizioni normative.<br />

È pacifico che l’introduzione di un sistema espressamente dedicato alla tutela del<br />

cliente bancario segni una profonda innovazione rispetto alla legislazione<br />

previgente, alla quale invero sottende la “rivoluzione” di tipo culturale che ha<br />

investito numerosi istituti giuridici negli ultimi anni, nel senso della tutela del<br />

contraente debole. Nondimeno, la formulazione di alcune disposizioni, ed il<br />

perdurante fenomeno dell’autoregolamentazione e della adozione delle N.b.u. da<br />

parte delle banche, tendono comunque a conservare in capo a queste un certo<br />

potere negoziale in danno del risparmiatore, che è ancora riconducibile alla<br />

prevalenza dell’interesse alla stabilità che contraddistingue il sistema bancario.<br />

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