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CAPITOLO PRIMO

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c.c. Il sistema di tutela del risparmiatore si risolveva, così, in quello predisposto dal<br />

legislatore per il contraente debole “ordinario”.<br />

Il riferimento alle norme dettate in tema di condizioni generali, e la necessità di<br />

verificarne la effettiva operatività, muovono dalla diffusione, nel settore bancario,<br />

della adozione di schemi contrattuali uniformi, denominati "Norme bancarie<br />

uniformi”. Queste, invero, oltre ad indebolire il potere contrattuale del<br />

risparmiatore, quando non configurano propriamente delle clausole vessatorie in<br />

deroga ai principi generali, determinano uno squilibrio ad esclusivo ed ingiustificato<br />

vantaggio delle banche. Peraltro, esse si sono risolte, negli anni, in un allineamento<br />

dell’offerta e, quindi, nella obliterazione del gioco concorrenziale tra le imprese<br />

bancarie.<br />

Invero, rispetto alle N.b.u., la disciplina civilistica risultava inadeguata, in quanto<br />

essa appronta una tutela meramente formale, inidonea a correggere le distorsioni ed<br />

i profili di vessatorietà che, sul piano privatistico, derivano dalle Norme. Essa,<br />

infatti, si limita a subordinare l’efficacia del regolamento al requisito della<br />

conoscenza, o della conoscibilità, senza indicare i mezzi necessari al suo<br />

conseguimento. Mentre la cautela rispetto alle clausole derogatorie al diritto<br />

dispositivo, opera sul piano meramente formale, risolvendosi nella specifica<br />

approvazione scritta.<br />

Né forme di tutela ad hoc erano rintracciabili nella normativa secondaria, ossia<br />

nell’ambito delle istruzioni che la Banca d’Italia aveva il potere di dettare al<br />

riguardo, ex art. 32 l. bancaria. L’interesse alla stabilità che le Norme realizzavano<br />

attraverso l’allineamento dell’offerta, era infatti ritenuto prevalente e meritevole di<br />

essere tutelato anche nel momento contrattuale, ancora ritenendosi che esso non<br />

potesse essere garantito se non contenendo la spinta concorrenziale. Così,<br />

paradossalmente, la restituzione dei depositi risultava garantita a spese del<br />

risparmiatore medesimo.<br />

Solamente a partire dalla fine degli anni settanta, il settore bancario e quello<br />

finanziario hanno iniziato a subire una progressiva evoluzione, nel senso della<br />

maggiore attenzione verso l’interesse di carattere privatistico del soggetto<br />

risparmiatore. Le modificazioni sono intervenute sia sul piano fattuale, sulla scorta<br />

della nascita e della diffusione di numerosi nuovi prodotti ed intermediari<br />

finanziari; sia su quello giuridico, in conseguenza del processo di despecializzazione<br />

delle banche, e di ampliamento del contenuto della attività bancaria medesima,<br />

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