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CAPITOLO PRIMO

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l’obbligo di pubblicizzare, per le operazioni di finanziamento, anche il tasso<br />

effettivo globale medio. La previsione è inserita ancora nell’art.116 T.u.b. ed è di<br />

particolare rilievo, ove si consideri che essa, attraverso la conoscenza ex ante del<br />

costo dell’operazione, ha colmato il gap sino ad oggi patito dalla normativa di rango<br />

primario, rispetto alla disciplina del credito al consumo, nella parte in cui prevede<br />

l’indicazione del TAEG, e, attraverso il rinvio alla legge antiusura, colpisce con la<br />

nullità la fissazione di un tasso superiore alle soglie da questa individuate 182 .<br />

Rispetto a questa fase, ossia quella precontrattuale, la Deliberazione del CICR ha<br />

individuato le operazioni sottoposte alla pubblicità, ed ha disposto la pubblicazione<br />

dell’avviso e dei fogli informativi 183 . Il contenuto di questi documenti, che integrano,<br />

quindi, gli avvisi previsti dall’art. 116 T.u.b., è stato specificato dalle Istruzioni della<br />

Banca d’Italia. I primi, denominati “principali norme di trasparenza”, indicano i<br />

diritti e gli strumenti di tutela nella disponibilità del cliente, e devono essere esposti<br />

nei locali 184 . I fogli, invece, rispetto alla pubblicizzazione prescritta dalla norma<br />

primaria, in ordine ai tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla<br />

clientela ed ogni altra condizione, sono documenti che devono essere messi a<br />

disposizione del cliente, e si arricchiscono dei dati inerenti l’intermediario, le<br />

caratteristiche ed i rischi tipici dell’operazione, le condizioni economiche e le<br />

principali clausole contrattuali. Le istruzioni dispongono anche che gli annunci<br />

182 Il periodo inserito nell’art. 116, T.u.b., dall’art. 13, l. 262/2005, si riferisce all’art. 2, commi 1 e 2,<br />

l. 7 marzo 1996, n. 108.<br />

183 Le operazioni ed i servizi sottoposti al regime di pubblicità sono indicati nell’allegato alla<br />

Deliberazione. Tra questi, i depositi, le obbligazioni, i certificati di deposito ed i buoni fruttiferi, altri<br />

titoli di debito, i mutui, le aperture di credito, le anticipazioni bancarie, i crediti di firma, gli sconti di<br />

portafoglio, il leasing finanziario, il factoring, altri finanziamenti, le garanzie ricevute, i conti correnti di<br />

corrispondenza, incassi e pagamenti, etc.<br />

184 In particolare, le Istruzioni della Banca d’Italia dispongono che gli avvisi indichino la<br />

disponibilità dei fogli informativi; il diritto di ottenere copia del testo del contratto, ivi incluso il<br />

documento di sintesi; il diritto di ricevere copia del contratto stipulato; gli strumenti di tutela<br />

contrattuale relativi all’obbligo di forma scritta del contratto, alla sostituzione automatica delle<br />

clausole, al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali, al diritto<br />

al rimborso della moneta elettronica non più utilizzata; il diritto di essere informati sulle variazioni<br />

sfavorevoli delle condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche sull’andamento del<br />

rapporto; gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina sul credito al consumo; le<br />

procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie. Peraltro, su quest’ultimo<br />

punto le Istruzioni si riferiscono a quelle eventualmente accessibili. Questo eventualmente deve ritenersi<br />

espunto, atteso che ad oggi, l’adozione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie è<br />

positivamente prescritta dall’art. 128 bis T.u.b., aggiunto dall’art. 29, comma 1, l. 28 dicembre 2005,<br />

n. 262.<br />

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