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CAPITOLO PRIMO

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Tuttavia, al di là delle fattispecie indicate, la Banca d’Italia ha ritenuto che la<br />

predisposizione delle Norme da parte dell’A.B.I. non rileva ai fini della normativa<br />

antitrust, ed ha altresì affermato che l’uniformità che ne consegue «E’ da valutare<br />

positivamente se favorisce il confronto ed agevola il consumatore nella scelta<br />

dell’impresa che offre le condizioni economiche più vantaggiose (Reg. CEE<br />

92/3932)». Il che desta perplessità, atteso che il vantaggio riconducibile alla<br />

compressione della concorrenza è elemento estraneo alla fattispecie in esame. La<br />

norma, infatti, fonda il divieto dell’intesa sul pregiudizio che al gioco concorrenziale<br />

possa recare, a prescindere dai benefici ad essa riconducibili. Questo profilo è al<br />

contrario contemplato dall’art. 4, comma 1 l. 287/90, dettato in tema di deroghe al<br />

divieto delle intese, come sopra rilevato. Ma la Banca non dispone, appunto, una<br />

deroga. Ritiene, piuttosto, che le Norme, in linea generale, non integrano una intesa<br />

lesiva della concorrenza ma, semmai, apportano un beneficio per il consumatore 271 .<br />

Con riguardo ai due presupposti indicati dalla Banca d’Italia, invece, l’indicazione<br />

della non vincolatività degli schemi contrattuali appare vuota di contenuto, essendo<br />

indubbio che l’adozione delle Norme definite in seno all’A.B.I. sia, formalmente,<br />

solamente suggerita. Ma, di fatto, essa si verifica da parte di tutte le banche 272 .<br />

Peraltro, in sede comunitaria, a tale requisito non è attribuita rilevanza alcuna. Né,<br />

ha rilevanza nel diritto consumeristico, dove, in ogni caso, le associazioni di<br />

categoria e le camere di commercio possono convenire in giudizio l’A.B.I. e le<br />

banche, al fine di ottenere dal giudice l’inibitoria all’uso o alla semplice<br />

raccomandazione delle N.b.u. vessatorie, ex art. 37, c. consumo.<br />

Anche il presupposto del contenuto economico appare criticabile, atteso che esso<br />

non è agevolmente distinguibile da quello non economico, ed, anzi, le clausole<br />

difficilmente hanno una valenza puramente negoziale 273 . Inoltre, la Banca ha<br />

adottato un criterio di individuazione restrittivo rispetto a quello suggerito<br />

Il protocollo ha previsto altresì la costituzione di un Comitato di gestione, composto dai<br />

rappresentanti dell’A.B.I. e delle Associazioni dei Consumatori, allo scopo di monitorare la corretta<br />

applicazione dell’accordo, risolvere eventuali questioni interpretative, diffondere i pareri condivisi sulle tematiche<br />

trattate. Il comitato è stato costituito in data 24 maggio 2007 ed è previsto che si riunisca ogni tre<br />

mesi.<br />

271 Sul punto, G. Galasso, Contratti bancari uniformi, cit., 578, rileva che «…Sembra potersi affermare<br />

che il provvedimento in esame utilizza sì i principi comunitari, ma in sede di interpretazione della<br />

disposizione che vieta le intese e non, come avviene in sede comunitaria, per rendere eventualmente<br />

operante la disposizione che consente una deroga a tale divieto».<br />

272 Di avviso contrario l’AGCM, che ha invece rilevato la natura vincolante delle N.b.u.<br />

273 In tal senso, A. M. Carozzi, Accordi interbancari e disciplina antitrust comunitaria e nazionale, Roma,<br />

1998, 9; U. Majello, Problematiche in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali, in La nuova legge<br />

bancaria, a cura di M. Rispoli Farina, Napoli, 1995, 313 ss.; E. Minervini, Trasparenza ed equilibrio, cit.,<br />

663.<br />

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