CAPITOLO PRIMO
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queste ultime la disposizione testualmente esclude che possa essere fornita la prova<br />
della intervenuta trattativa individuale. Tuttavia, sembra condivisibile<br />
l’interpretazione secondo la quale la presunzione di vessatorietà sia assoluta e resti<br />
quindi esclusa ogni prova contraria, non solamente quella dell’intervenuto<br />
negoziato tra le parti, come positivamente previsto dalla norma.<br />
In linea generale, quindi, la vessatorietà delle clausole contrattuali si configura ove<br />
sia verificata la contrarietà alla buona fede e, quindi, la sussistenza di un<br />
significativo squilibrio normativo, ovvero esse siano riconducibili a quelle indicate<br />
dall’art. 33, comma 2, c. consumo, e quindi, per ciò stesso, vessatorie 306 . Ergo, la<br />
prova contraria che la disciplina ammette a fornire, al fine di evitare la dichiarazione<br />
di nullità della clausola, consiste nel dimostrare che questa sia stata oggetto di<br />
trattativa individuale, ovvero che, in concreto, essa non determini uno squilibrio<br />
significativo, in quanto risulti “bilanciata” in considerazione della natura del bene o<br />
del servizio, delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto o<br />
delle altre previsioni contrattuali, ex art. 34, comma 1, c. consumo.<br />
Mentre, quindi, nel sistema codicistico la trattativa assume un valore prevalente in<br />
quanto ciò che di essa sia frutto si impone sui moduli o formulari; invece, secondo<br />
le disposizioni dettate dal Codice del consumo, la trattativa individuale opera nel<br />
senso di escludere la vessatorietà della clausola 307 . Si è quindi inteso dare rilievo alla<br />
circostanza che la preventiva negoziazione, quale espressione del principio di<br />
autonomia privata, rimette allo stesso consumatore la scelta consapevole circa la<br />
convenienza del contratto, ed esonera l’ordinamento dal controllo successivo.<br />
L’eventuale trattativa sposta perciò la materia del giudizio dalla vessatorietà della<br />
singola clausola, alla circostanza che questa sia stata oggetto di un effettivo<br />
un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del<br />
professionista; prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di<br />
fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.<br />
306 Le clausole indicate dall’art. 36, comma 2, c. consumo, costituiscono la cosiddetta lista nera, ossia<br />
l’elenco di clausole vessatorie per le quali è esclusa ogni prova contraria, in contrapposizione con le<br />
altre clausole elencate all’art. 33, comma 2, c. consumo, che, in quanto passibili di prova contraria,<br />
configurano la lista grigia. Così G. Lener, La nuova disciplina elle clausole vessatorie nei contratti dei<br />
consumatori, cit., 155. Contra, L. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, Padova, 2004, 171, il quale<br />
sostiene che anche per queste tre clausole la presunzione sia relativa, solo rimanendo esclusa la<br />
prova della intervenuta trattativa individuale.<br />
307 V. Carbone, La difficile attuazione della direttiva comunitaria 93/13/Cee, cit., 254. l’Autore rileva la<br />
circostanza il legislatore nazionale ha riconosciuto alla trattativa il ruolo di escludere senz’altro la<br />
applicazione della disciplina dei contratti del consumatore, mancando di riprendere la disposizione<br />
della direttiva secondo la quale, invece, l’ipotesi di negoziazione di singoli elementi di clausola o di<br />
una clausola isolata, non ne esclude l’applicazione alla parte restante del contratto, laddove una sua<br />
valutazione globale indichi che si tratta,comunque, di un contratto per adesione, ex. art 3, comma 2,<br />
periodo 2.<br />
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