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CAPITOLO PRIMO

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ed effettiva concorrenzialità, non solo tra gli operatori bancari, ma anche tra gli<br />

ordinamenti.<br />

In Italia, il suo recepimento è avvenuto con la legge 19 febbraio 1992 che, all’art.<br />

25, ha delegato il governo a darle attuazione ed ha altresì conferito la delega alla<br />

emanazione di un testo unico delle disposizioni adottate sulla scorta del<br />

recepimento medesimo, coordinate con le altre vigenti in materia. Il d.lgs.<br />

481/1992, applicativo della direttiva, ha in particolare riconosciuto il modello della<br />

banca universale, ammettendolo ad esercitare tutte le attività riconducibili al mutuo<br />

riconoscimento, ad esclusione, quindi, di quelle assicurative e di quelle riservate alle<br />

società di gestione del risparmio, ed ha altresì soppresso la distinzione tra aziende ed<br />

istituti di credito, in ordine alla lunghezza delle operazioni, introducendo il termine<br />

ente creditizio 85 . Alle banche risulta riconosciuta anche la possibilità di adottare il<br />

modello del gruppo polifunzionale, composto da diversi soggetti bancari,<br />

specializzati sotto il profilo operativo, sottoposti alla direzione unitaria della holding,<br />

soggetta a vigilanza. Con riguardo all’autorizzazione alla attività bancaria, il decreto<br />

richiede la adozione della forma giuridica della società per azioni, o di società<br />

cooperativa per azioni. In considerazione della circostanza che la precedente legge<br />

1/1991 aveva esplicitamente riconosciuto agli enti creditizi la possibilità di<br />

esercitare tutte le attività di intermediazione mobiliare, secondo la disciplina dettata<br />

per le società di intermediazione mobiliare, agli inizi degli anni novanta il sistema<br />

italiano, conformemente a quelli europei concorrenti, perde il carattere della<br />

specializzazione, ed acquisisce quello della libertà operativa e di modello, nel senso<br />

che le banche risultano svincolate dalla rigidità imposta dalla legge del 1936 sotto il<br />

profilo organizzativo, essendo esso rimesso alla autonomia privata.<br />

Anche sotto il profilo della vigilanza, coerentemente con le altre modifiche, il<br />

decreto realizza un capovolgimento dei criteri fissati nel 1936. Come esposto nelle<br />

pagine che precedono, infatti, la legge bancaria aveva definito in capo alle autorità<br />

di vigilanza una serie di poteri piuttosto incisivi, idonei ad ingerirsi nell’esercizio<br />

della attività ed ad indirizzarlo, al fine ultimo e generale della tutela del risparmio.<br />

85 Il D. lgs. 481/92 ha peraltro ammesso tutti gli enti creditizi, su espressa previsione statutaria,<br />

all’esercizio dei crediti speciali ed agevolati; ha eliminato la categoria delle banche di interesse<br />

nazionale, quella degli Istituti di credito di diritto pubblico; ha ammesso la trasformazione delle<br />

Banche popolari in società per azioni bancarie. Esso ha altresì eliminato la specializzazione settoriale<br />

delle aziende di credito, relativa alle Casse rurali ed artigiane: l’art. 42 del decreto, infatti, conferma<br />

che esse esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci, ma elimina la prescrizione in ordine<br />

allo status di artigiani o agricoltori, stabilendo solo che essi devono risiedere o operare nel territorio<br />

di competenza della Casse. Peraltro, ne modifica la denominazione in Casse di credito cooperativo-<br />

con il T.u.b. esse diventeranno Banche di credito cooperativo.<br />

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