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CAPITOLO PRIMO

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in quanto il tasso subisca una variazione in ragione delle logiche di mercato e del<br />

profilo soggettivo del cliente, la clausola deve considerarsi invalida 122 .<br />

Se il diritto comune non offriva adeguati strumenti ad hoc, una qualche previsione di<br />

controllo autonomo era invece rintracciabile proprio nella legge bancaria ed in<br />

particolare, nel potere regolamentare delle autorità creditizie. E non ci si riferisce a<br />

quello ad esse lato sensu riconosciuto, ma ad una previsione specifica: l’art. 32 l.<br />

bancaria disponeva che le aziende di credito dovevano attenersi alle istruzioni<br />

comunicate dalla Banca di Italia, conformemente alle deliberazioni del C.I.C.R., in<br />

materia di «limiti di tassi attivi e passivi» e di «condizioni delle operazioni di<br />

deposito e conto corrente». Secondo la prevalente interpretazione, la seconda parte<br />

della norma doveva essere riferita a tutte le clausole disciplinanti il rapporto<br />

giuridico, anche, cioè, a quelle a carattere non prettamente economico e<br />

“quantitativo” 123 . Sicché le due autorità risultavano investite dalla legge del potere di<br />

ingerirsi nel rapporto giuridico tra la banca ed il cliente e di sindacarne il contenuto,<br />

attraverso delle istruzioni a carattere generale e preventivo, a tutela del contraente<br />

debole 124 . Tuttavia, tale potere è rimasto disatteso, almeno con riguardo al<br />

contenuto contrattuale ed alle clausole unilateralmente predisposte 125 .<br />

122 Il tribunale afferma altresì che l’invalidità che colpisce la clausola non può essere sanata dalla<br />

comunicazione ex post del tasso applicato attraverso l’invio dell’estratto conto, anche in assenza di<br />

contestazioni da parte del correntista: «…Infatti, la scrittura concernente la determinazione degli<br />

interessi superiori alla misura legale, è costitutiva del relativo rapporto obbligatorio e non già<br />

dichiarativa dello stesso, perciò deve ritenersi privo di rilevanza giuridica un riconoscimento che di<br />

esso il debitore faccia ex post».<br />

123 Così, G. Gabrielli, Controllo pubblico, cit., 267 ss, il quale sostiene la sostanziale equivalenza tra<br />

l’espressione «condizioni contrattuali» ed il termine «clausola», confermata, tale equivalenza, dagli<br />

artt. 1341 e 1342 c.c. L’Autore rileva in particolare che «Non può escludersi beninteso che i<br />

compilatori della legge bancaria abbiano voluto impiegare il riferimento alle “condizioni” di<br />

contratto proprio in questo significato più ristretto- ossia limitatamente alle clausole a contenuto<br />

economico- che era loro suggerito dal valore comunemente attribuito alla locuzione nel gergo degli<br />

operatori di settore, ma non è dubbio, alla luce dei principi ermeneutica più generalmente<br />

accreditati, che una siffatta eventuale intenzione soggettiva del legislatore non sia riuscita ad<br />

obiettivarsi nel testo della legge, rispetto al quale si impone in misura prevalente l’esigenza<br />

sistematica, che conduce ad interpretarlo in senso congruente con quello che la medesima<br />

espressione ha in altri, e più generali, precetti dell’ordinamento in cui pur questo testo si inserisce»,<br />

271. M. Porzio, Il controllo amministrativo sulle condizioni dei contratti bancari, in Riv. dir. comm., 1980, I,<br />

148 e ss.; Contra, G. Cavalli, che, evidentemente lasciando da parte considerazioni di carattere<br />

sistematico, rileva come secondo la prassi e la tecnica bancaria, per «condizioni» debbano intendersi<br />

i profili strettamente economici, Le clausole vessatorie nei contratti bancari, in Le operazioni bancarie, a cura<br />

di G. B. Portale, Milano, 1978 I, 121, il quale fonda la propria interpretazione sul dato testuale.<br />

124 M. Porzio, Il controllo amministrativo sulle condizioni dei contratti bancari, cit., 141 ss.<br />

125 L’Ispettorato del credito, invece, proibì, in forza dell’art. 32 lett. b) l. bancaria, il comodato<br />

bancario di titoli di credito, Disposizione 3 giugno 1936. Invero, anche la prima parte della norma<br />

non ha, di fatto, trovato concreta attuazione, se si esclude l’intervento immediatamente successivo<br />

alla entrata in vigore della legge bancaria, con il quale l’Ispettorato fissò i limiti dei tassi attivi e<br />

passivi, ma a mero recepimento di quelli stabiliti in seno ad un accordo bancario preesistente, Cfr.<br />

Comunicato n. 1 dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, in Gazzetta<br />

Ufficiale, n. 101 del 1° maggio 1936. A partire dal 1954, anno della definizione dell’Accordo<br />

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