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CAPITOLO PRIMO

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una generale distinzione statutaria tra banche di diritto pubblico e banche di diritto<br />

privato, che comunque sottopose alla medesima disciplina di tutela.<br />

La specializzazione ed il pluralismo che la legge bancaria intese conservare e<br />

recepire determinarono una certa frammentazione del settore, e sebbene questa,<br />

prima facie possa sembrare contrastante la unitarietà che ad esso si voleva conferire,<br />

in realtà favorì ed agevolò l’intervento direttivo degli organi preposti 29 , ed in<br />

considerazione della circostanza che l’ambito di operatività dei diversi tipi di<br />

operatori bancari era vincolato dalla specificità degli statuti, produsse l’effetto di<br />

contenere la concorrenza tra gli operatori, a favore della stabilità del sistema<br />

bancario 30 .<br />

La specialità dell’impresa bancaria rispetto alla disciplina dell’imprenditore<br />

commerciale dettata dal codice di commercio, come introdotta dai provvedimenti<br />

del 1926 attraverso le disposizioni in tema di autorizzazione amministrativa ed<br />

iscrizione ad apposito albo, di vincoli relativi al patrimonio, alle riserve, al rapporto<br />

tra patrimonio e le operazioni passive, dei profili contabili e della pubblicità delle<br />

situazioni, fu trasfusa nella legge bancaria con talune modificazioni, per lo più<br />

riconducibili al disegno di governo del credito, sotteso alla riforma. Così, agli organi<br />

di vigilanza si riconobbe un potere di ingerenza nella gestione societaria, con<br />

riguardo alla fissazione dei tassi attivi e passivi, delle condizioni di operazioni di<br />

deposito, di conto corrente e delle provvigioni, alla convocazione delle assemblee<br />

dei soci o degli enti partecipativi, per sottoporre loro i provvedimenti ritenuti utili<br />

alle aziende, mentre la fissazione di vincoli patrimoniali, quali il limite minimo del<br />

capitale ed il rapporto tra patrimonio, depositi e fidi non fu predeterminata, ma<br />

rimessa alla discrezionalità ancora dell’organo di controllo.<br />

Come nel 1926, il legislatore del 1938 omise di disciplinare il momento contrattuale<br />

banca- depositante e, più in generale, banca- cliente, mancando di riconoscerne la<br />

debolezza e, quindi, il merito di un sistema di tutela che operasse per via diretta.<br />

Sotto questo profilo, risultava, quindi, ancora obbligato il rinvio al sostrato<br />

normativo di diritto comune, come si vedrà in seguito. La disciplina speciale,<br />

invece, implicitamente affidava la tutela del risparmiatore a quella della stabilità del<br />

sistema bancario- creditizio, che invero fu notevolmente rafforzata. Le barriere<br />

29<br />

S. Cassese, La divisione del lavoro bancario. Distribuzione funzionale e territoriale del credito dal 1936 ad oggi,<br />

in «Economia italiana», 1938, 380.<br />

30<br />

M. Nigro, Profili pubblicistici del credito, Padova, 1970, 48 ss, il quale rilevava come le banche non<br />

esercitassero la «attività bancaria», ma solo una frazione di questa.<br />

20

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