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CAPITOLO PRIMO

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negoziato individuale, ossia che le parti del contratto ed, in modo particolare, il<br />

consumatore, abbiano concorso alla formazione della volontà negoziale espressa<br />

dalla prevsione contrattuale. Il controllo deve quindi essere diretto ad accertare che<br />

questa sia il frutto anche del suo intervento e del suo contributo personale ed<br />

attivo, non già meramente passivo, limitato, cioè, alla semplice accettazione 308 .<br />

Sotto il profilo probatorio, nella ipotesi di contratti conclusi mediante<br />

sottoscrizione di moduli o formulari, l’art. 34, comma 5, c. consumo, individua nel<br />

professionista il soggetto tenuto a fornire la prova della avvenuta trattativa. Invero,<br />

in queste fattispecie, la generalità del contenuto contrattuale si presume<br />

unilateralmente predisposta e pone, quindi, l’onere probatorio a carico del<br />

predisponente. Al di fuori di questa ipotesi, la prova della mancata trattativa deve<br />

ritenersi gravante sul consumatore 309 . Tuttavia, occorre rilevare che tale soluzione<br />

interpretativa, pure fondata sulla lettera della norma, contrasta con la ratio di<br />

protezione e di favore del consumatore nel confronto con il professionista, sottesa<br />

alla disciplina. Rispetto a questa, sembrerebbe maggiormente conforme una<br />

interpretazione sistematica e funzionale dell’art. 34 c. consumo, in base alla quale<br />

graverebbe, in ogni caso, sul professionista, la prova della avvenuta trattativa<br />

individuale 310 .<br />

Il rimedio previsto dal legislatore del Codice del consumo sulle clausole delle quali<br />

sia accertata la vessatorietà, è individuato nella nullità, innovando solo sul piano<br />

meramente letterale la abrogata disciplina codicistica, che prevedeva la sanzione<br />

della inefficacia. Tale nullità è stata qualificata, dallo stesso legislatore, come nullità di<br />

protezione, in quanto posta a tutela dall’abuso che uno dei due contraenti, ossia il<br />

308 Vedi Trib. Bologna 14 giugno 2000, in Corr. Giur., 2001, 527 ss. Sulla trattativa ai sensi degli artt.<br />

1341 e 1342 c.c., vedi Cass. 19 aprile 1982, n. 2428, in Fall., 1983, 50; Cass. 15 giugno 1979, n. 3373,<br />

in Giur. it., 1980, I, 1, 241 con nota di V. Roppo, Una buona decisione della Corte suprema a proposito di<br />

contratti standard e tutela dell’aderente. In margine all’interpretazione dell’art. 1341 comma 2 c.c. Diversamente,<br />

a nulla rileva la circostanza che il contenuto della clausola del contratto sia stata modificata ad opera<br />

del consumatore, né che questi abbia dichiarato di avere trattato con il professionista. Così, S.<br />

Troiano, «L’ambito oggettivo di applicazione della direttiva CEE del 5 aprile 1993: la nozione di clausola “non<br />

oggetto di negoziato individuale”», in Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, l’attuazione della<br />

direttiva comunitaria del 5 aprile 1993, a cura di G. Alpa, C. M. Bianca, Padova, 1996, 612.<br />

309 A. Orestano, I contratti con i consumatori e le clausole abusive nella direttiva comunitaria: prime note, in Riv.<br />

critica. dir. priv., 1992, 480; G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori,<br />

cit. 150; A. M. Azzaro, I contratti dei consumatori, (a cura di) E. Gabrielli, E. Minervini, 60. Secondo M.<br />

Rabitti, Art. 1468 ter, comma 5, Capo XIV bis c.c.: dei contratti del consumatore, in NLCC, 1996, 1174, la<br />

circostanza che la norma rimetta al professionista l’onere della prova della avvenuta trattativa, nella<br />

specifica ipotesi di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, è servente a<br />

specificare che anche in questa fattispecie, nella quale pure la clausola è stata sottoscritta dal<br />

consumatore, l’onere grava sul professionista.<br />

310 Contra, si ritiene che la positiva previsione dell’onere a carico del professionista nell’ipotesi di<br />

contratti conclusi mediante moduli e formulari, rimette, in tutte le altre ipotesi, l’onere di dimostrare<br />

l’assenza di trattativa in capo al consumatore.<br />

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