CAPITOLO PRIMO
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prevede un sistema di deroghe sulla materia dei rapporti aventi ad oggetto la<br />
prestazione di servizi finanziari, ai quali quello bancario è riconducibile. Pare,<br />
quindi, logicamente indubbio che anche questi siano sottoposti al controllo in<br />
ordine alla vessatorietà delle clausole. Tali argomentazioni di carattere positivo e<br />
negativo risultano confortate dalla giurisprudenza, che ha infatti esteso la<br />
legittimazione passiva della azione inibitoria all’A.B.I., quale associazione che pone<br />
in essere una attività di «predisposizione di condizioni che sono destinate ad essere<br />
utilizzate nelle negoziazioni delle imprese associate con i singoli consumatori», così<br />
anticipando la modificazione apportata in tal senso all’art. 37, c. consumo, dall’art.<br />
6, l. 14/2003, che ha esteso la legittimazione passiva all’ «Associazione di<br />
professionisti che utilizzano o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di<br />
contratto… » 320 .<br />
Tuttavia, tale “doppiezza” non è stata composta dal legislatore, che ha mancato di<br />
realizzare un coordinamento o una qualche abrogazione, lasciando sopravvivere tel<br />
quelle il regime del T.u.b. All’interprete si impone dunque un’opera di raccordo con<br />
il regime dettato dal Codice del consumo, dal quale il sistema di tutela del cliente,<br />
ma anche quello del consumatore tout court, possa risultare rafforzato.<br />
Preliminarmente, conviene rilevare le differenze che, sotto il profilo oggettivo e<br />
sotto quello soggettivo, distinguono la disciplina bancaria da quella del Codice,<br />
anche al fine di escludere dal campo di indagine le fattispecie sottratte “al regime di<br />
doppio regime”, in quanto carenti dei requisiti presupposti dall’uno o dall’altro.<br />
Sotto il profilo oggettivo, sebbene la normativa dettata in tema di credito al<br />
consumo ed alcune, rilevanti, disposizioni sulla trasparenza, siano riconducibili al<br />
tema dell’equilibrio normativo delle posizioni delle parti 321 , il sistema del T.u.b. si<br />
muove prevalentemente sul piano pubblicitario ed informativo. Ossia, su quello del<br />
modo con il quale la clausola è inserita nel contratto, piuttosto che su quello del suo<br />
contenuto 322 . In linea generale, la disciplina bancaria non definisce una verifica in<br />
ordine al merito delle previsioni contrattuali, ed all’equilibrio dei diritti e degli<br />
320 Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 473 ss. In particolare, il Tribunale<br />
ha affermato che «Nel concetto di utilizzazione delle condizioni generali di contratto previsto<br />
dall’art. 1469 sexies, c.c., rientrano anche i comportamenti che indirettamente e mediatamente sono<br />
funzionali all’inserzione delle condizioni generali nei moduli e formulari usati dai terzi professionisti,<br />
e dunque ogni attività di predisposizione di condizioni che siano destinate ad essere utilizzate nelle<br />
negoziazioni delle imprese associate con i singoli consumatori». Vedi anche Trib. Torino, 4 ottobre<br />
1996, in Foro it., I, 288 ss.<br />
321 Sul punto si rimanda al paragrafo 2.1 del Capitolo II, pag. 69 e ss.<br />
322 L’espressione è di A. Di Majo, I contratti bancari e finanziari, in Clausole “vessatorie” e “abusive”. Gli<br />
artt. 1469 bis ss c.c. e i contratti col consumatore, (a cura di) U. Ruffolo, 1997, 240. L’Autore si riferisce<br />
precipuamente al modello di controllo introdotto dalla disciplina dei contratti del consumatore.<br />
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