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CAPITOLO PRIMO

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le parti possono comunque ampliare 164 . Invero, la Banca centrale ha fatto un uso<br />

limitato di questo potere, ricorrendovi nelle Istruzioni del 2 dicembre 1994, con le<br />

quali ha imposto un contenuto tipico determinato per cambiali finanziarie e<br />

certificati di investimento 165 . Tuttavia, a voler indugiare sul piano dell’approccio<br />

adottato dal T.u.b., non sembra potersi disconoscere la circostanza che, con questa<br />

norma, il legislatore abbia rimesso il potere di definire degli strumenti di raccolta<br />

del risparmio ad un organo tradizionalmente più vicino alle istanze del ceto<br />

bancario, quale la Banca d’Italia, che, peraltro, può sempre riferirsi alle elaborazioni<br />

dell’A.B.I.. E sembra da escludere una interpretazione ampia, in base alla quale,<br />

cioè, legittimare un controllo di merito da parte della Banca, sulle condizioni<br />

contrattuali unilateralmente predisposte 166 , assimilabile a quello previsto dall’art. 32<br />

della previgente legge bancaria. Ancora, sotto il profilo sostanziale, l’art. 116,<br />

comma 3 T.u.b. attribuisce al CICR il potere di individuare le operazioni sottoposte<br />

alla pubblicità, di specificare il contenuto dell’informazione pubblicizzata, e le<br />

modalità di pubblicizzazione. Diversamente, nel sistema previgente, i veicoli di<br />

informazione circa le condizioni economiche del contratto erano disciplinati dalla<br />

stessa l. 154/1992, con norma di rango primario, quindi 167 . Sopravvive, invece,<br />

rispetto alla legge sulla trasparenza, il sistema di determinazione uniforme dei tassi<br />

di interesse, e per il calcolo degli interessi e delle altre condizioni economiche<br />

dell’operazione o del servizio offerto. Con l’unica differenza che la relativa<br />

competenza è affidata al CICR, e non più alla Banca d’Italia.<br />

Nella trasposizione della disciplina della trasparenza nel Testo unico, quindi, sono<br />

state apportate alcune modificazioni che non sempre sembrano operare nel senso<br />

164 La norma non esclude la possibilità per le parti di definire strumenti diversi da quelli definiti dalla<br />

Banca d’Italia, come chiarito dalla stessa, in Banca d’Italia, Vigilanza, 31 gennaio 1994, circolare n. 4 del<br />

29 marzo 1983, 106° aggiornamento, operatività a medio e lungo termine e raccolta in titoli delle banche, capo<br />

LVII, sez. I.<br />

La Banca d’Italia, nella Circolare del 31 gennaio 1994, cit., 3, così afferma: «Le istruzioni sulla raccolta<br />

bancaria disciplinano alcuni strumenti e favoriscono la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e<br />

la clientela. A tal fine, per alcuni contratti, vengono fissate caratteristiche tipiche minimali: il<br />

pubblico deve essere posto in grado di associare a precisi strumenti negoziali posizioni giuridiche<br />

certe e determinate nei loro contenuti essenziali».<br />

165 R. Lener ha definito questo intervento da parte della Banca d’Italia «Non pesante», Forma<br />

contrattuale e tutela del contraente “non qualificato” nel mercato finanziario, Milano, 1996, 223. L’Autore rileva<br />

i benefici che, in termini di concorrenza, possono conseguire alla corretta e giusta utilizzazione<br />

dell’art. 117, comma 8, T.u.b.<br />

166 Così, G. De Nova, Trasparenza e connotazione, in Riv. Trim. dir. e proc. civile, 1994, 936, secondo il<br />

quale, peraltro, l’art. 117, comma 8, T.u.b., non attribuisce alla Banca d’Italia un potere di<br />

tipizzazione, che presupporrebbe la riconduzione di modelli nati nella prassi ai tipi legali noti, o la<br />

loro ricezione legislativa, a livello primario o secondario, ma, piuttosto, un potere di connotazione.<br />

Perciò ad un determinato nomen deve corrispondere quel contenuto tipico minimo e viceversa.<br />

167 L’art. 2, comma 4, l. 154/1992 prevedeva la predisposizione degli avvisi sintetici e dei fogli analitici.<br />

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