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CAPITOLO PRIMO

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giuridiche all’entrata nella forma di autorizzazione amministrativa in funzione di<br />

programmazione dell’esercizio dell’attività bancaria, la forte specializzazione<br />

operativa e geografica, le limitazioni alla possibilità di apertura di nuovi sportelli ed<br />

i numerosi vincoli patrimoniali imposti alle imprese bancarie immunizzarono il<br />

sistema nazionale da eventuali ripercussioni sistemiche delle crisi di singoli<br />

operatori ed altresì da quelle che si verificarono nel panorama internazionale. E tali<br />

previsioni furono tanto più efficaci in quanto rimesse al controllo di un apparato di<br />

natura politico- burocratica che agiva in modo unitario ed omogeneo, attraverso la<br />

precisa fissazione di ampi poteri cui non corrispondeva la definizione dei limiti o<br />

dei fini ai quali il loro esercizio avrebbe dovuto attenersi, così ampliandone la<br />

portata. Tuttavia, la tutela che ai risparmiatori si intese accordare attraverso la<br />

garanzia in ordine alla restituzione dei depositi trovò una restrizione proprio nella<br />

circostanza che l’oligopolio amministrato che si venne a configurare, sotto le<br />

apparenze di una artificiosa stabilità patrimoniale e sistemica, nascondeva la assenza<br />

della spinta concorrenziale che avrebbe condotto le imprese ad una condizione di<br />

efficienza.<br />

SEZIONE II<br />

1. LO STATUTO DELLA ATTIVITÀ BANCARIA DEFINITO DALLA LEGGE DEL 1936.<br />

IL MOMENTO “PUBBLICISTICO” DELL’ORDINAMENTO BANCARIO ITALIANO<br />

1.1 L’impresa bancaria come impresa funzione: la considerazione della<br />

attività bancaria quale servizio pubblico in senso oggettivo<br />

La connotazione pubblicistica attribuita alla attività bancaria sotto il vigore della<br />

legge del 1936 trovava espresso riconoscimento all’art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936,<br />

n. 375, il quale stabiliva che “La raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e<br />

l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico” 31 .<br />

In via preliminare, deve essere rilevato che questa disposizione non fornisce una<br />

vera e propria nozione di attività bancaria. Tale espressione, invero, non si ritrova<br />

nella legge, che mai la menziona espressamente, pur avendo sottoposto i soggetti<br />

31 Tale enunciazione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza amministrativa, cfr Cons. Stato, 2<br />

dicembre 1949, in Foro amministrativo, 1950, I, 123.<br />

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