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CAPITOLO PRIMO

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allora che un coordinamento possa essere effettuato anche sotto questo profilo,<br />

risultandone così, la fattispecie conclusa con il cliente-consumatore, garantita sia dal<br />

presupposto del giustificato motivo, sia da quello del preavviso, attraverso<br />

l’estensione dell’art. 1845, terzo comma, c.c., nella parte in cui, appunto, ne<br />

prescrive l’obbligo.<br />

Per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari tout cuort, al di là<br />

della apertura di credito a tempo indeterminato, deve, perciò, ritenersi esclusa, oltre<br />

alla facoltà di esercitare il recesso senza che ricorra un giustificato motivo, anche la<br />

possibilità di derogare al termine del preavviso 339 .<br />

339 In tal senso si è espresso il già citato Trib. di Roma, 21 gennaio 2000, in Nuova giur. civ. comm., il<br />

quale ha infatti dichiarato la vessatorietà delle clausole che, all’interno dei contratti bancari e<br />

finanziari, rimettano alla banca il diritto di recedere senza giustificato motivo e senza un ragionevole<br />

preavviso.<br />

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