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CAPITOLO PRIMO

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conseguenza della inefficacia delle clausole abusive fatta valere dal consumatore, ex<br />

art. 36, comma 4, c. consumo.<br />

Le disposizioni dettate in tema di contratti stipulati tra professionisti e consumatori,<br />

sono quindi dirette a dotare quest’ultimo, in considerazione della sua intrinseca<br />

debolezza, di strumenti di tutela, che non si limitano ad assicurare, in via<br />

preventiva, la correttezza del professionista, ma agiscono prevalentemente nel<br />

senso di ricondurre il rapporto all’equilibrio normativo, ove esso sia venuto meno.<br />

Fatte le dovute considerazioni di carattere generale, si passa ora ad esaminare la<br />

disciplina dettata dal Codice. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, c. consumo, sono<br />

vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del<br />

consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal<br />

contratto.<br />

Con riguardo al principio della buona fede, va in primis rilevata la scarsa chiarezza<br />

del lemma quale risultato dalla attuazione della direttiva, e la mancata, sebbene<br />

tanto auspicata, rettifica, in sede di redazione del Codice del consumo 296 . La<br />

formulazione letterale e la relazione al disegno di legge n. 1882 del 16 gennaio<br />

1995 297 hanno condotto una parte della dottrina ad attribuire alla buona fede una<br />

connotazione soggettiva, in base alla quale non rileva lo stato psicologico del<br />

predisponente 298 . Per cui la clausola, che determini un significativo squilibrio<br />

normativo tra le parti, deve ritenersi vessatoria ancorché inserita dal professionista<br />

in buona fede, senza cioè che questi sia consapevole dello squilibrio che la<br />

medesima ingenera a danno del consumatore. La circostanza che lo stato<br />

psicologico del predisponente sia irrilevante, porta, peraltro, ad escludere che<br />

l’elemento della buona fede possa assumere dignità di autonomo criterio di<br />

valutazione in ordine alla vessatorietà della clausola, o di verifica del significativo<br />

squilibrio normativo 299 . Piuttosto essa avrebbe la funzione di escludere che il<br />

consumatore sia gravato dall’onere di dimostrare l’eventuale mala fede del<br />

professionista, solo potendo costituire un elemento valutativo ove non sia<br />

296<br />

La formulazione si discosta dalla traduzione «malgrado il requisito della buona fede» del par. 3.1<br />

della direttiva 93/13.<br />

297<br />

La Relazione afferma che il lemma «malgrado la buona fede» deve essere inteso nel senso di<br />

escludere la rilevanza dello stato psicologico del professionista.<br />

298<br />

F. D. Busnelli, Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive, in<br />

Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore, artt. 1469 bis-1469 sexies, a cura di<br />

C. M. Bianca- F. D. Busnelli, Padova, 1999, 12 ss.<br />

299<br />

Così, V. Rizzo, Il significativo squilibrio «malgrado» la buona fede nella clausola generale dell’art. 1469 bis<br />

c.c.: un collegamento «ambiguo» da chiarire, in Rass. dir. civ., n. 3, 1996, 507.<br />

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