CAPITOLO PRIMO
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presupposto difficilmente dimostrabile da parte del consumatore, al quale, quindi,<br />
la possibilità di beneficiare di questa forma di tutela resta sostanzialmente<br />
preclusa 255 .<br />
Un regime speciale è previsto ancora per l’ipotesi di apertura di conto corrente non<br />
connesso con l’uso di carta di credito, rispetto alla quale la tutela del consumatore è<br />
più ampia. In particolare, l’art. 126 T.u.b. dispone, a pena di nullità, che il contratto<br />
deve indicare il massimale e la scadenza del credito, ancora le condizioni alle quali il<br />
tasso può essere variato, e le modalità di recesso dal contratto.<br />
Sotto il profilo formale, come per quello stipulato lato sensu con il cliente, il<br />
contratto di credito al consumo deve avere forma scritta, ed una copia deve essere<br />
consegnata al consumatore. In mancanza, il contratto è nullo e la relativa<br />
dichiarazione può essere attivata solo dal cliente. Invero, la giurisprudenza si è<br />
espressa nel senso di rimettere anche al giudice la legittimazione a rilevare la nullità,<br />
quando sia protettiva del consumatore, sì da rendere pienamente effettivo il sistema<br />
di invalidazione 256 . È infatti agevole dubitare che il consumatore si attivi per far<br />
dichiarare nullo il contratto che gli è necessario per ottenere un finanziamento,<br />
come già rilevato con riguardo alla generale disciplina della trasparenza.<br />
Infine, sono comuni alle norme dettate in tema di trasparenza e di credito al<br />
consumo la disposizione che ammette la derogabilità della disciplina solo in senso<br />
più favorevole al consumatore, e la disciplina del controllo e della vigilanza sulle<br />
banche e sugli altri soggetti che svolgono le attività interessate dal sistema del<br />
Titolo VI.<br />
4.Profili di autoregolamentazione<br />
4.1 L’equilibrio delle condizioni contrattuali: le Norme bancarie uniformi<br />
Il tema delle Norme bancarie uniformi è stato affrontato anche nell’ambito del<br />
primo capitolo, dove si è ricostruito l’iter logico ed interpretativo che ha condotto<br />
la dottrina ad inquadrare questa materia nella sfera di operatività della disciplina<br />
dettata in tema di condizioni generali di contratto, e sono state rilevate alcune delle<br />
distorsioni generate sotto il vigore della legge bancaria del 1936, sia sul piano<br />
255 Vedi G. Carriero, Trasparenza bancaria, cit., 359.<br />
256 Pretura di Bologna, 4 gennaio 1999, cit.<br />
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