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CAPITOLO PRIMO

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Altri contributi da parte del Codice del consumo non pare siano individuabili. Né<br />

sembra potersi affermare che ove, a contrario, l’art. 33, comma 2, lett. m), c.<br />

consumo, prescrive, quale generale presupposto di validità del ius variandi, la<br />

positiva indicazione contrattuale in ordine al giustificato motivo, esso sia<br />

maggiormente protettivo nei confronti del consumatore, e sia dunque suscettibile<br />

di estensione analogica ai rapporti bancari. Infatti, la disciplina di deroga prevista<br />

per i contratti finanziari non fa menzione di tale indicazione all’interno del<br />

contratto, conformemente al disposto dell’art. 118 T.u.b. Ciò in quanto, per questi<br />

rapporti, il legislatore ha scelto di non vincolare la banca, o l’intermediario, ad una<br />

clausola contrattuale, poiché essa è intrinsecamente inidonea a prevedere tutte le<br />

numerose e non predeterminabili fluttuazioni, che nel mercato bancario ed in<br />

quello finanziario possono verificarsi 333 .<br />

La modificazione deve quindi ritenersi rimessa alla discrezionalità della banca, ad<br />

essa sottendendo una esigenza di carattere sistemico ed eteronomo. Peraltro, si<br />

esclude che da tale discrezionalità possa derivare un pericolo di abuso in danno al<br />

risparmiatore, ove si consideri che la modificazione, ancorché discrezionale, non<br />

gode più del regime di insindacabilità, quale implicitamente concesso dal previgente<br />

art.118 T.u.b., in quanto essa risulta in ogni caso sottoposta al controllo in ordine al<br />

giustificato motivo.<br />

2.2 Le deroghe operanti con riguardo alla prestazione di servizi finanziari.<br />

La disciplina del recesso.<br />

L’art. 33, comma 2, lett. h), c. consumo, prevede una presunzione di vessatorietà<br />

delle clausole che consentano al professionista di recedere dal contratto stipulato a<br />

tempo indeterminato, senza un ragionevole preavviso, salvo ricorra una giusta<br />

causa. In deroga a questa disposizione, il successivo comma tre, lett. a), art. 33, c.<br />

consumo, con specifico riguardo ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di<br />

servizi finanziari a tempo indeterminato, riconosce la validità del recesso esercitato<br />

dal professionista senza preavviso, ferma, in ogni caso, la tempestiva<br />

comunicazione, e purché ricorra un giustificato motivo. Perciò, ove la clausola<br />

subordini, all’esercizio del recesso, un giustificato motivo, non risulta gravata dalla<br />

333 R. Bocchini, sub art. 1469 bis, comma 4, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore, artt. 1469 bis e<br />

ss., a cura di E. Cesàro, Padova, 1996, I, 341.<br />

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