17.08.2013 Views

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iconosciuto il diritto soggettivo del correntista di ottenere dalla banca trattaria il<br />

rendiconto completo, e dunque non limitato alle informazioni ordinarie quali<br />

contenute nell’estratto conto, rispetto all’ attività di gestione del rapporto di conto<br />

corrente di corrispondenza, ed altresì il diritto di esaminare l’intera serie delle girate<br />

degli assegni emessi 115 . Ciò, indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico e<br />

comprovato interesse in capo al correntista.<br />

Ancora, la giurisprudenza di merito ha configurato la responsabilità della banca<br />

mandataria per i danni subiti dal mandante, con riguardo ad un ordine di acquisto<br />

di valuta estera ad un tasso di cambio palesemente abnorme. In ipotesi di mancata<br />

comunicazione al mandante circa le circostanze sopravvenute che avrebbero<br />

determinato la modificazione o la revoca del mandato, e di mancato esercizio del<br />

potere-dovere di discostarsi dalle istruzioni ricevute, tali danni si sono ritenuti<br />

quantificati nella differenza tra il tasso di cambio del giorno dell’acquisto e quello<br />

del giorno lavorativo successivo 116 .<br />

La Corte Suprema si è espressa sull’obbligo di diligenza che grava sull’azienda di<br />

credito nell’accreditamento di somme in conto corrente bancario e, per la prima<br />

volta, ha delineato in capo ad essa una responsabilità per ritardo, imputabile<br />

nell’accredito a favore del cliente delle somme stesse. In particolare, la<br />

responsabilità resta esclusa solo ove la mancata registrazione sul conto non sia<br />

ricollegabile ad un difetto di diligenza 117 .<br />

Con altra pronunzia, la Corte Suprema è direttamente intervenuta sulle Norme<br />

Bancarie Uniformi, dichiarandone la nullità sulla scorta della limitazione di<br />

responsabilità che esse realizzano a favore della banca, ex art. 1229 c.c 118 . In<br />

115 Trib. Verona, 23 marzo 1988, in Giur. italiana,1988, I, 2, 554. Il tribunale ha riconosciuto il<br />

medesimo diritto al curatore, in ipotesi di fallimento del correntista, destituendo di fondamento<br />

l’argomentazione della banca convenuta, la quale, appuntandosi al segreto bancario, sosteneva che<br />

informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell’ordinario estratto conto potessero e dovessero<br />

essere fornite solo in presenza di uno specifico, e dimostrato, interesse della controparte.<br />

116 Trib. Venezia, 21 gennaio 1988, in Foro it., 1988, I,1996.<br />

117 Cass., 26 luglio 1989, n. 3507, in Foro it., 1990, I, 128: «Pur se l’accreditamento di somme si<br />

perfeziona, nel conto corrente bancario, al momento della annotazione sul conto, la banca non è<br />

libera di effettuare la registrazione degli accrediti senza limiti di tempo, ma deve a ciò provvedere<br />

con la massima rapidità consentita dagli strumenti tecnici disponibili». Nel senso dell’obbligo di<br />

esecuzione dell’incarico con la «diligenza del buon padre di famiglia » ex art.1710 c.c., vedi Cass. 29<br />

giugno 1981, n.4209, in Foro it., 1982, I, 472, e Trib. Milano 15 marzo 1984, in Rep. Foro it., 1984, 25,<br />

26.<br />

118 Cass. 3 novembre 1989, n. 4604 in Corriere giuridico, 1990, I, 149. Secondo la Corte, dalla lettura<br />

dell’art. 1839 c.c., si evincono tre obbligazioni a carico della banca: concessione d’uso dei locali, che<br />

siano idonei all’espletamento del servizio, custodia di locali, tutela dell’integrità della cassetta. A<br />

queste si contrappone l’obbligo di corresponsione del canone da parte dell’utente, mentre la<br />

conservazione del contenuto della casetta resta estraneo alle obbligazioni direttamente assunte dalla<br />

banca. La clausola limitativa del valore dei beni da immettere nelle cassette non incide sul contenuto<br />

58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!