Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria
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PIANO<br />
SANITARIO<br />
REGIONALE<br />
TOSCANA<br />
Deliberazione 17 febbraio <strong>1999</strong>, n. 41<br />
(supplemento ordinario al B.U. n.15 del 14 aprile <strong>1999</strong><br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />
home <br />
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto<br />
legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, di seguito denominato decreto delegato.<br />
Vista la Legge 30 novembre 1998, n. 419 recante "Delega al Governo per la razionalizzazione<br />
del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e<br />
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre<br />
1992, n. 502";<br />
Visto il Decreto Legislativo 124/1998, con il quale è stato ridefinito il sistema di partecipazione<br />
al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, ai sensi dell'art. 59, comma 50,<br />
della Legge 449/1997;<br />
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione<br />
e lo sviluppo";<br />
Visto il DPR 23 luglio 1998 relativo a "Approvazione del <strong>Piano</strong> sanitario nazionale per il triennio<br />
1998/2000";<br />
Richiamate:<br />
a) la LR 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" che, tra<br />
le altre disposizioni, all'art. 10, nel ribadire che le Università toscane contribuiscono all'elaborazione<br />
degli atti della programmazione regionale tramite le facoltà interessate, dispone che la<br />
Regione, nell'ambito del <strong>Piano</strong> sanitario vigente, elabora protocolli d'intesa con l'Università per<br />
regolamentare l'apporto delle Facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del Servizio<br />
sanitario regionale e l'apporto dello stesso Servizio alle attività didattiche;<br />
b) la L.R 3 ottobre 1997, n. 72 relativa a: "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti<br />
di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari<br />
integrati", ed in particolare l'art. 37, con il quale si dispone che il <strong>Piano</strong> sanitario regionale<br />
prevede progetti-obiettivo elaborati in conformità con la su richiamata LR 72/'97;<br />
Richiamate le norme contenute nella LR 30 settembre 1998, n. 72 "Norme sulle procedure e gli<br />
strumenti della programmazione sanitaria e sull'organizzazione del servizio sanitario regionale"<br />
ed, in particolare, le norme contenute:<br />
a) negli artt. 8 e 11, con i quali si dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,<br />
approva il <strong>Piano</strong> sanitario regionale che contiene anche le disposizioni generali per la formazione,<br />
da parte delle aziende, dei piani attuativi del piano sanitario regionale, denominati piano<br />
attuativo locale e piano attuativo dell'azienda ospedaliera;<br />
b) negli artt. 5 e 25, secondo i quali le Aziende sanitarie assicurano i livelli uniformi ed essenziali<br />
di assistenza previsti dal <strong>Piano</strong> sanitario regionale, che fissa, altresì, le funzioni operative<br />
delle aziende in apposito repertorio, quale determinazione del complesso di attività fra loro<br />
omogenee, finalizzato alla produzione e alla erogazione delle prestazioni stesse;<br />
c) nell'art. 6, comma 4, con il quale si demanda al <strong>Piano</strong> sanitario regionale la individuazione<br />
delle forme, delle modalità e delle condizioni per l'erogazione di contributi finalizzati a finanziare<br />
lo sviluppo di programmi e di progetti interaziendali per prestazioni specialistiche di<br />
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