Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria
Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria
Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PIANO<br />
SANITARIO<br />
REGIONALE<br />
TOSCANA<br />
PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />
home <br />
9.3. In applicazione della normativa generale (Decreto del Ministero della Sanità 15.4.1995) e<br />
settoriale vigente, la definizione e l'aggiornamento delle tariffe avviene avendo a riferimento<br />
l'individuazione del costo medio della prestazione rilevato presso un campione significativo di<br />
strutture pubbliche e private, in rapporto ai rispettivi pesi relativi, attraverso i flussi correnti di<br />
rilevazione dei costi ovvero attraverso specifiche indagini. Nel costo della prestazione è da<br />
intendersi sia il costo diretto delle risorse impiegate per la sua produzione, che i costi indiretti,<br />
che il ribaltamento dei costi generali sostenuti per il funzionamento della struttura erogatrice.<br />
All'interno dei valori rilevati, la tariffa può discostarsi dal costo medio osservato in ragione dei<br />
seguenti elementi:<br />
- valutazione del grado di utilizzo delle risorse produttive da parte dei soggetti erogatori e dell'effetto<br />
sul costo delle prestazioni di interventi di razionalizzazione programmati a livello<br />
aziendale o regionale;<br />
- grado di diffusione della prestazione, che può portare a fissare una tariffa superiore o inferiore<br />
alla media a seconda che la prestazione stessa sia da garantire a livello di base ovvero a livello<br />
di un numero limitato di strutture di riferimento;<br />
- grado di "sostituibilità" della prestazione con altra analoga erogata in regime diverso, a seconda<br />
delle scelte regionali di politica settoriale che inducono ad incentivare o disincentivare le<br />
diverse alternative di intervento;<br />
- scelte di sviluppo o contenimento della prestazione in ragione della minore o maggiore presenza<br />
nella stessa di forme inappropriate di domanda che possono richiedere una maggiore o minore<br />
remunerazione della relativa attività;<br />
- scelte di allocazione delle attività al livello opportuno di concentrazione, da raggiungere<br />
attraverso la remunerazione adeguata delle attività medesime e la disincentivazione di scelte<br />
alternative, non coerenti con le opzioni programmatiche regionali;<br />
- valutazione dei costi alternativi eventualmente da sostenere in caso di mancata erogazione<br />
della prestazione presso le strutture pubbliche o private accreditate dell'ambito regionale.<br />
9.4. Il sistema tariffario può prevedere, in coerenza con il <strong>Piano</strong> sanitario nazionale 1998-2000,<br />
una differenziazione del valore tariffario di una prestazione per classi tipologiche dei presidi di<br />
erogazione in relazione alla presenza di attività, direttamente o indirettamente connesse alla<br />
prestazione tariffata, non remunerate da apposite tariffe e che, pertanto, sono da computarsi<br />
quali costi aggiuntivi specifici da attribuire solo ai presidi in cui tali attività sono presenti.<br />
9.5. Al fine di valutare le caratteristiche tecniche ed economiche delle singole prestazioni, in<br />
relazione alla applicazione dei criteri di cui sopra, la Regione può avvalersi del contributo di<br />
esperti nei settori oggetto di valutazione, presenti nelle aziende sanitarie, ed opera garantendo<br />
un confronto costante con le organizzazioni rappresentative della sanità privata e delle professioni<br />
sanitarie. A tal fine è istituito un tavolo regionale con la partecipazione delle Aziende<br />
sanitarie, delle istituzioni private accreditate e della Federazione regionale degli Ordini dei<br />
medici.<br />
10. I criteri per l'erogazione di prestazioni alle popolazioni delle zone di confine attraverso<br />
la previsione di accordi convenzionali interaziendali con le Aziende sanitarie extraregionali<br />
interessate (art. 9, lett. r)<br />
10.1 Allo scopo di facilitare l'accesso ai servizi alle popolazioni residenti in zone di confine, le<br />
Aziende USL sono autorizzate a stipulare accordi convenzionali con Aziende sanitarie extraregionali<br />
sulla base dei seguenti criteri:<br />
- verifica di fattibilità di rapporti convenzionali alternativi a soluzioni organizzative interne,<br />
corredata da analisi costi-benefici;<br />
36