Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria
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PIANO<br />
SANITARIO<br />
REGIONALE<br />
TOSCANA<br />
PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />
home <br />
curati dal presente piano, alla riduzione del ricorso non appropriato alle prestazioni specialistiche,<br />
ivi comprese quelle diagnostiche e di ricovero.<br />
5.3. La Giunta regionale è impegnata a riferire, entro il 31.12.<strong>1999</strong>, al Consiglio regionale in<br />
merito al processo di realizzazione della rete distrettuale al fine di valutare i risultati raggiunti. Il<br />
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, assume eventuali determinazioni.<br />
6. Gli strumenti finalizzati allo sviluppo delle Aziende a sistema e della rete dei servizi<br />
(art. 9, lettera p)<br />
La Giunta regionale promuove lo sviluppo della Aziende a sistema e della rete dei servizi attraverso:<br />
- l'istituzione di gruppi tecnici a carattere permanente (gruppi di lavoro per la concertazione di<br />
area vasta) che operano con il compito di individuare linee comuni interaziendali di programmazione,<br />
organizzazione e gestione di servizi;<br />
- l'adozione di provvedimenti di carattere generali finalizzati a regolare gli andamenti del sistema<br />
sul fronte dell'offerta (tetti di attività e di ospedalizzazione, ottimizzazione delle prestazioni<br />
in regime di ricovero, disciplina della continuità assistenziale tra servizi territoriali di zona e<br />
servizi ospedalieri in rete,), con la previsione anche di interventi finanziari premianti e di forme<br />
di penalizzazione;<br />
- l'adozione di provvedimenti specifici finalizzati ad ottimizzare l'organizzazione in rete dei<br />
servizi (azioni programmate e progetti obiettivo);<br />
- lo sviluppo di programmi volti a rafforzare il ruolo d'attrazione delle Aziende ospedaliere<br />
(vedi capitolo III, paragrafo 10);<br />
- l'attivazione di progetti sperimentali per la valorizzazione e la qualificazione della assistenza<br />
sanitaria nelle zone insulari e montane (vedi capitolo III, paragrafo 13);<br />
- l'attivazione di programmi interaziendali di interesse regionale di razionalizzazione e qualificazione<br />
dell'offerta, proposti dalle Aziende sanitarie (vedi capitolo III, paragrafo 11).<br />
7. I criteri per la definizione degli atti della concertazione e per la disciplina della contrattazione<br />
con i soggetti privati accreditati (art. 9, lettera i)<br />
7.1. Le norme di riferimento<br />
L'articolo 2 della LR 72/98 definisce la concertazione, lo strumento di programmazione con il<br />
quale di norma le Aziende sanitarie:<br />
- stabiliscono reciproche intese sia per lo sviluppo in rete dei servizi ospedalieri che per l'erogazione<br />
dei servizi sanitari territoriali di zona e di quelli di prevenzione collettiva;<br />
- definiscono accordi di sistema con gli altri produttori accreditati al fine di disciplinare la<br />
successiva contrattazione degli specifici rapporti.<br />
In particolare, all'articolo 7 (primo e secondo comma) la legge prevede che:<br />
- la Regione promuove iniziative di concertazione di area vasta fra Aziende USL e Aziende<br />
ospedaliere, attinenti la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi;<br />
- le Aziende ospedaliere concorrono allo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete attraverso la<br />
promozione di atti di concertazione con le Aziende USL, promuovendo, allo stesso fine, anche<br />
la costituzione di dipartimenti interaziendali di coordinamento tecnico.<br />
Lo stesso articolo 7 (comma 3) stabilisce, infine, che Il Consiglio regionale, su proposta della<br />
Giunta, approvi entro trenta giorni, le intese e gli accordi scaturiti dalla concertazione, riconoscendo<br />
a tali atti carattere ed efficacia di atti della programmazione sanitaria, costitutivi delle<br />
disposizioni programmatiche contenute nei piani attuativi (PAL e PAO).<br />
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