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Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria

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PIANO<br />

SANITARIO<br />

REGIONALE<br />

TOSCANA<br />

PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />

home <br />

tiva che ha come componenti strutturali le professionalità, che vanno a costituire le unità operative<br />

facenti riferimento ai "servizi" indicati dal Decreto Legislativo 517/93, e come componenti<br />

funzionali tipologie organizzative flessibili ed interdisciplinari, in grado di modellarsi ed aderire<br />

alle specificità di ogni territorio. Sono riconducibili a queste tipologie le unità funzionali, i<br />

gruppi di progetto, i moduli tematici o per problema.<br />

Ad ogni componente organizzativa, sia essa strutturale o funzionale, è preposto un responsabile<br />

da individuarsi in base al carattere prevalentemente tecnico-operativo o organizzativo della<br />

funzione da svolgere.<br />

Obiettivo del Dipartimento è l'erogazione dei livelli essenziali e appropriati di prestazioni su<br />

tutto il territorio della unità sanitaria locale.<br />

Nel triennio il Dipartimento di Prevenzione dovrà migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi<br />

attraverso l'adozione di un programma triennale di attività articolato per progetti, anche<br />

integrati, con riferimento alle specifiche situazioni di rischio e di danno, sviluppando un ruolo<br />

propulsivo ed attivo nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, della prevenzione.<br />

In particolare il programma dovrà prevedere:<br />

- strumenti di razionale utilizzo delle risorse al fine di assicurare il loro impiego ottimale;<br />

- sistemi di verifica di efficienza ed efficacia delle funzioni assicurate, attraverso l'individuazione<br />

di indicatori di risultato sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale;<br />

- valutazione analitica dell'evoluzione senza e con intervento;<br />

- valorizzazione dell'apporto di lavoro interdisciplinare, prevedendo procedure che assicurino<br />

integrazione programmatica ed operativa delle attività afferenti al Dipartimento;<br />

- la collaborazione con la Direzione aziendale per la valutazione epidemiologica e la conseguente<br />

programmazione degli interventi per prevenire i rischi e ridurre le situazioni di danno;<br />

- il coordinamento dei programmi sviluppati dal Dipartimento di Prevenzione con quelli realizzati<br />

dall'ARPAT, tramite opportuni protocolli d'intesa, e dall'Istituto zooprofilattico.<br />

La Giunta regionale, entro il primo anno di attuazione del presente <strong>Piano</strong>, in coerenza con gli<br />

indirizzi nazionali in materia, emana specifiche linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento<br />

dei Dipartimenti di prevenzione.<br />

Le Aziende USL possono stipulare accordi per facilitare, su temi di interesse comune, interventi<br />

coordinati ed integrati tra i rispettivi Dipartimenti di Prevenzione.<br />

La Giunta <strong>Regionale</strong>, entro 120 giorni dall'esecutività del <strong>Piano</strong> sanitario regionale, impartirà<br />

specifiche direttive finalizzate ad individuare gli strumenti di verifica e gli indicatori di risultato<br />

relativi alle attività di prevenzione collettiva svolte dalle Aziende USL.<br />

3.2. Il Comitato tecnico regionale<br />

In attuazione a quanto disposto dall'art. 33, comma 13 della LR 72/98 è costituito il Comitato<br />

tecnico dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL presieduto dal Responsabile della<br />

struttura operativa competente del Centro Direzionale della Giunta regionale.<br />

Sono compiti del Comitato tecnico elaborare proposte per:<br />

- piani e programmi integrati interaziendali;<br />

- l'omogeneizzazione delle risposte e delle prestazioni, anche in riferimento alla determinazione<br />

delle tariffe;<br />

- l'organizzazione delle funzioni regionali;<br />

- la formulazione di indirizzi per la realizzazione di una rete informativa integrata;<br />

- la promozione di iniziative nei confronti di INAIL e ISPESL per l'acquisizione delle informazioni,<br />

utili per la prevenzione, di cui al comma 3, art. 7 del decreto legislativo 502/92;<br />

- la predisposizione di metodi e strumenti per il controllo di gestione e per la valutazione dei<br />

risultati.<br />

Fanno parte del Comitato tecnico i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione.<br />

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