Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria
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PIANO<br />
SANITARIO<br />
REGIONALE<br />
TOSCANA<br />
PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />
home <br />
3.6. Le Aziende USL, nell'ambito del piano attuativo locale, provvedono alla determinazione<br />
del budget delle singole zone.<br />
4. Il finanziamento delle Aziende ospedaliere<br />
4.1. Il finanziamento alle Aziende ospedaliere da parte della Regione avviene sulla base delle<br />
prestazioni di ricovero ed ambulatoriali valorizzate ai sensi dell'art. 17 della LR 72/98, nonché<br />
della quota dei finanziamenti finalizzati, di cui al precedente paragrafo 2, di loro competenza.<br />
A questo fine annualmente la Giunta regionale provvede:<br />
- ad erogare, a titolo di acconto per quote mensili di cassa, l'importo del Fondo sanitario disponibile<br />
in proporzione all'ammontare delle valorizzazioni e delle assegnazioni dell'anno precedente,<br />
in misura non superiore, su base annua, all'80% dei costi complessivi delle prestazioni<br />
che ciascuna azienda è nelle condizioni di erogare ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera a) del<br />
DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;<br />
- a conguagliare, in sede di chiusura dei movimenti di cassa dell'esercizio, l'erogazione alle<br />
Aziende ospedaliere, avendo a riferimento l'importo del Fondo sanitario disponibile in proporzione<br />
alle definitive assegnazioni finalizzate attribuite alle aziende nel corso dell'esercizio ed ai<br />
dati contabili più aggiornati disponibili circa la mobilità sanitaria interaziendale.<br />
4.2. Al fine di facilitare gli scambi diretti convenzionalmente concertati tra Aziende ospedaliere<br />
ed Aziende USL, ed evitare che ritardi negli accrediti da parte delle aziende debitrici si<br />
ripercuotano negativamente sui fabbisogni di cassa delle aziende creditrici, la Regione può<br />
procedere ad effettuare direttamente una ulteriore compensazione di cassa di detti oneri sulla<br />
base: - della rilevanza complessiva per singola azienda di tali importi, di misura almeno pari a 2<br />
miliardi annui;<br />
- dell'apposita dichiarazione congiunta dei direttori generali delle aziende sanitarie interessate,<br />
certificanti gli importi convenzionalmente determinati.<br />
La Giunta regionale disciplina con apposito atto le procedure di erogazione delle suddette<br />
compensazioni, anche in relazione alle norme vigenti di contabilità e di tenuta delle scritture<br />
contabili.<br />
5. Il finanziamento degli investimenti<br />
5.1. Le fonti finanziarie disponibili per la copertura dei programmi di investimento sono: risorse<br />
ex art. 20 L. 67/88; fondo sanitario in conto capitale; fondi regionali; risorse da autofinanziamento<br />
aziendale.<br />
Al di là delle dimensioni complessive dei finanziamenti così disponibili, il problema maggiore<br />
nell'attuazione dei programmi è costituito dai gravi e costanti elementi di indeterminatezza in<br />
relazione ai tempi di effettiva disponibilità delle risorse derivanti dal finanziamento dell'ex art.<br />
20 L. 67/88, ai quali fa riscontro la modesta entità del fondo sanitario in conto capitale.<br />
È fondamentale per questo definire procedure di finanziamento tali da assicurare:<br />
- il prosieguo del programma di investimenti straordinario, secondo le priorità definite dal<br />
Consiglio regionale. La realizzazione delle opere del programma può essere assicurata attraverso<br />
l'anticipazione di risorse regionali a valere sui finanziamenti statali, per gli interventi con<br />
progettazione esecutiva cantierabile ovvero autorizzando le Aziende sanitarie a predisporre<br />
ulteriori progetti cantierabili;<br />
- una quota di risorse proprie regionali per il "mantenimento" del patrimonio strutturale e tecnologico<br />
e per l'adeguamento ai requisiti minimi per l'accreditamento;<br />
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