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Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria

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PIANO<br />

SANITARIO<br />

REGIONALE<br />

TOSCANA<br />

PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />

home <br />

3.6. Le Aziende USL, nell'ambito del piano attuativo locale, provvedono alla determinazione<br />

del budget delle singole zone.<br />

4. Il finanziamento delle Aziende ospedaliere<br />

4.1. Il finanziamento alle Aziende ospedaliere da parte della Regione avviene sulla base delle<br />

prestazioni di ricovero ed ambulatoriali valorizzate ai sensi dell'art. 17 della LR 72/98, nonché<br />

della quota dei finanziamenti finalizzati, di cui al precedente paragrafo 2, di loro competenza.<br />

A questo fine annualmente la Giunta regionale provvede:<br />

- ad erogare, a titolo di acconto per quote mensili di cassa, l'importo del Fondo sanitario disponibile<br />

in proporzione all'ammontare delle valorizzazioni e delle assegnazioni dell'anno precedente,<br />

in misura non superiore, su base annua, all'80% dei costi complessivi delle prestazioni<br />

che ciascuna azienda è nelle condizioni di erogare ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera a) del<br />

DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;<br />

- a conguagliare, in sede di chiusura dei movimenti di cassa dell'esercizio, l'erogazione alle<br />

Aziende ospedaliere, avendo a riferimento l'importo del Fondo sanitario disponibile in proporzione<br />

alle definitive assegnazioni finalizzate attribuite alle aziende nel corso dell'esercizio ed ai<br />

dati contabili più aggiornati disponibili circa la mobilità sanitaria interaziendale.<br />

4.2. Al fine di facilitare gli scambi diretti convenzionalmente concertati tra Aziende ospedaliere<br />

ed Aziende USL, ed evitare che ritardi negli accrediti da parte delle aziende debitrici si<br />

ripercuotano negativamente sui fabbisogni di cassa delle aziende creditrici, la Regione può<br />

procedere ad effettuare direttamente una ulteriore compensazione di cassa di detti oneri sulla<br />

base: - della rilevanza complessiva per singola azienda di tali importi, di misura almeno pari a 2<br />

miliardi annui;<br />

- dell'apposita dichiarazione congiunta dei direttori generali delle aziende sanitarie interessate,<br />

certificanti gli importi convenzionalmente determinati.<br />

La Giunta regionale disciplina con apposito atto le procedure di erogazione delle suddette<br />

compensazioni, anche in relazione alle norme vigenti di contabilità e di tenuta delle scritture<br />

contabili.<br />

5. Il finanziamento degli investimenti<br />

5.1. Le fonti finanziarie disponibili per la copertura dei programmi di investimento sono: risorse<br />

ex art. 20 L. 67/88; fondo sanitario in conto capitale; fondi regionali; risorse da autofinanziamento<br />

aziendale.<br />

Al di là delle dimensioni complessive dei finanziamenti così disponibili, il problema maggiore<br />

nell'attuazione dei programmi è costituito dai gravi e costanti elementi di indeterminatezza in<br />

relazione ai tempi di effettiva disponibilità delle risorse derivanti dal finanziamento dell'ex art.<br />

20 L. 67/88, ai quali fa riscontro la modesta entità del fondo sanitario in conto capitale.<br />

È fondamentale per questo definire procedure di finanziamento tali da assicurare:<br />

- il prosieguo del programma di investimenti straordinario, secondo le priorità definite dal<br />

Consiglio regionale. La realizzazione delle opere del programma può essere assicurata attraverso<br />

l'anticipazione di risorse regionali a valere sui finanziamenti statali, per gli interventi con<br />

progettazione esecutiva cantierabile ovvero autorizzando le Aziende sanitarie a predisporre<br />

ulteriori progetti cantierabili;<br />

- una quota di risorse proprie regionali per il "mantenimento" del patrimonio strutturale e tecnologico<br />

e per l'adeguamento ai requisiti minimi per l'accreditamento;<br />

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