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Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria

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PIANO<br />

SANITARIO<br />

REGIONALE<br />

TOSCANA<br />

PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />

home <br />

attiene l'organizzazione di quelle funzioni regionali per le quali nel precedente <strong>Piano</strong> sanitario<br />

regionale 1996-1998 erano previste specifiche soglie operative e che non risultano interessate<br />

dalla attuazione di specifiche azioni programmate o progetti di carattere regionale di cui al<br />

presente <strong>Piano</strong>.<br />

Agli accordi di area vasta possono partecipare anche Aziende USL esterne al bacino di riferimento<br />

dell'Azienda ospedaliera.<br />

Il comitato per l'intesa di cui all'art. 10 della LR 49/94 definisce i criteri per la determinazione<br />

delle funzioni che operano esclusivamente in alcune delle Aziende ospedaliere. Gli accordi<br />

attuativi tra Aziende ospedaliere ed Università danno concreta attuazione a tali criteri.<br />

La Giunta regionale cura che, nella definizione delle soglie operative nell'ambito degli accordi<br />

di area vasta, non si determinino variazioni significative delle soglie operative definite nei<br />

bacini di riferimento afferenti alle Aziende ospedaliere Careggi, Pisana e Senese. Sono ammesse<br />

deroghe al precedente principio di omogeneità sul territorio regionale per le funzioni operative<br />

non previste nel <strong>Piano</strong> e per le correlate strutture organizzative professionali previste nell'ambito<br />

degli accordi tra Azienda ospedaliera ed Università.<br />

Gli accordi di area vasta, per la parte in cui si riferiscono alla determinazione delle strutture<br />

organizzative professionali afferenti alla funzioni operative regionali, costituiscono vincolo<br />

programmatorio per le Aziende che partecipano agli accordi stessi.<br />

Nell'ambito di programmi assistenziali che richiedono la continuità dell'apporto psicologico, di<br />

norma assicurato dalla struttura dell'Azienda USL del territorio di competenza, è consentita la<br />

costituzione da parte delle Aziende Ospedaliere di strutture di psicologia.<br />

2.3.2. Le funzioni operative di base<br />

La sezione B dell'Allegato 2.4 riporta per ognuna delle funzioni operative di base le soglie<br />

minime al di sotto delle quali non è possibile attivare le corrispondenti strutture organizzative.<br />

Nell'ambito degli accordi di area vasta sono definite le modalità di raccordo tra le Aziende<br />

sanitarie interessate al fine di integrare l'attività erogata afferente alle funzioni operative di base.<br />

In tali accordi possono essere individuati criteri diversificati rispetto a quello delle soglie minime,<br />

ovvero deroghe all'applicazione delle soglie che tengano comunque conto della necessità di<br />

non determinare ingiustificate forme di mobilità sanitaria interaziendale e di garantire livelli di<br />

casistica che consentano un adeguato livello qualitativo.<br />

2.4. Le funzioni operative del centro tecnico aziendale e le funzioni di supporto zonale<br />

2.4.1. Le aree amministrativa e tecnica<br />

La sezione A dell'Allegato 2.5 individua le funzioni operative presenti nelle aree amministrativa<br />

e tecnica. L'allegato definisce altresì i criteri per l'attivazione delle relative unità operative. Tali<br />

criteri hanno carattere puramente indicativo e non vincolano le diverse determinazioni aziendali.<br />

Le Aziende sono comunque tenute ad esplicitare nel regolamento generale i criteri alternativi<br />

assunti che determinano un assetto organizzativo diverso da quello definito nella sezione A<br />

dell'Allegato 2.5. Non possono essere attivate strutture organizzative ulteriori rispetto a quelle<br />

previste nella sezione A dell'Allegato 2.5 prima della formale approvazione del regolamento<br />

generale da parte della Giunta regionale. Le unità operative attivate alla data di entrata in vigore<br />

del presente regolamento, ove risultino in esubero rispetto alle determinazioni assunte nel regolamento<br />

generale, possono essere mantenute ad esaurimento.<br />

Fatta salva la valutazione aziendale relativamente all'assetto organizzativo delle funzioni operative<br />

indicate nella sezione A dell'Allegato 2.5, tali funzioni devono comunque essere garantite.<br />

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