Piano Sanitario Regionale 1999-2001 Toscana - Farmindustria
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PIANO<br />
SANITARIO<br />
REGIONALE<br />
TOSCANA<br />
PROMETEO – ATLANTE DELLA SANITÀ ITALIANA 2000<br />
home <br />
- gli strumenti finalizzati allo sviluppo delle Aziende a sistema e della rete dei servizi;<br />
- i criteri per l'erogazione di prestazioni alla popolazione delle zone di confine attraverso la<br />
previsione di appositi accordi convenzionali interaziendali con le Aziende sanitarie extraregionali<br />
interessate;<br />
- i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe anche in relazione alle diverse tipologie<br />
dei soggetti erogatori;<br />
- modalità di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e l'Istituto Zooprofilattico<br />
Sperimentale delle Regioni Lazio e <strong>Toscana</strong>;<br />
- criteri e modalità di controllo dell'attuazione del <strong>Piano</strong> medesimo.<br />
Considerato altresì che, in conformità di quanto previsto dall'art. 27, comma 6 della LR n.<br />
1/1995, assumono la forma e gli effetti di piani di programma, ai sensi dell'art. 9 della LR<br />
26/1992, le disposizioni contenute nel <strong>Piano</strong> sanitario regionale che riguardano:<br />
- le risorse finanziarie necessarie ad assicurare i livelli di assistenza per ciascun anno del triennio<br />
di validità del piano;<br />
- i criteri di riparto delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie e le modalità di compensazione<br />
della mobilità sanitaria infraregionale;<br />
- le azioni programmate di rilievo regionale finanziate con apposite risorse vincolate;<br />
Considerato inoltre che ai sensi del predetto art. 9, comma 1, lett. h) della soprarichiamata LR<br />
72/98 il <strong>Piano</strong> sanitario regionale deve contenere i progetti obiettivo da realizzare tramite l'integrazione<br />
funzionale ed operativa dei servizi sanitari e di quelli di assistenza sociale di competenza<br />
degli enti locali e che ai sensi del richiamato art. 9, comma 1, della stessa LR 72/98 il<br />
<strong>Piano</strong> sanitario determina gli strumenti per l'integrazione delle medicine non convenzionali<br />
negli interventi per la salute;<br />
Rilevato che, in conformità di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del DLgs 502/92, le Regioni<br />
stipulano, nell'ambito della programmazione regionale, specifici protocolli d'intesa con le Università<br />
per regolamentare l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio<br />
sanitario;<br />
Tenuto conto che i predetti protocolli d'intesa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della LR 49/94,<br />
sono elaborati nell'ambito del <strong>Piano</strong> sanitario regionale;<br />
Richiamata la propria deliberazione del 22 aprile 1997, n. 113 relativa a "Approvazione protocollo<br />
d'intesa Regione <strong>Toscana</strong> - Università di Firenze, Pisa, Siena per le attività assistenziali";<br />
Ritenuto, pertanto, opportuno, confermare per il triennio <strong>1999</strong>/<strong>2001</strong> le disposizioni contenute<br />
nella sopracitata deliberazione 113/97, con le variazioni e integrazioni apportate con l'Allegato<br />
"A" relativamente alla parte finanziaria;<br />
Rilevato, altresì, che in conformità di quanto disposto dall'art. 4 della LR 26 ottobre 1998, n. 74<br />
"Norme per la formazione degli operatori del Servizio <strong>Sanitario</strong>" il <strong>Piano</strong> sanitario regionale<br />
definisce:<br />
a) criteri per la definizione dei protocolli d'intesa previsti all'art. 6, comma 2 e 3, del decreto<br />
delegato, anche al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse formative, strutturali e di<br />
personale del Servizio sanitario;<br />
b) indirizzi e specifiche disposizioni valide per la determinazione da parte della Giunta regionale<br />
dei fabbisogni annuali di formazione in ambito regionale di figure professionali sanitarie;<br />
c) indirizzi per le eventuali forme di collaborazione da instaurare, nell'ambito delle attività di<br />
formazione di cui all'art. 3, della richiamata LR 74/98, con le Università, gli Ordini ed i collegi<br />
professionali anche ai fini dell'individuazione di strutture destinate stabilmente ad attività formative<br />
ai sensi di quanto stabilito all'art. 5, comma 3, della medesima legge;<br />
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