Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
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8 – Ai margini <strong>del</strong>la legalità e oltre.<br />
Una parte degli Statuti <strong>di</strong> tutti i paesi canavesani è de<strong>di</strong>cata<br />
all’organizzazione strutturale <strong>del</strong>la <strong>vita</strong> pubblica, dalle cariche comunali, ai<br />
rapporti con le autorità <strong>di</strong> grado superiore, ai mestieri ed alle professioni, alle<br />
norme da rispettare per la buona convivenza civile, al calendario <strong>del</strong>le attività<br />
agricole e così via. Ma si può <strong>di</strong>re che la maggior parte <strong>del</strong>le norme statutarie<br />
sia <strong>di</strong> carattere repressivo. Ne abbiamo già avuto una <strong>di</strong>mostrazione <strong>nel</strong>le<br />
precedenti lezioni, in particolare <strong>nel</strong>l’ultima, pur senza aver potuto esaurire l’<br />
argomento, il che, in questa sede, sarebbe praticamente impossibile. Tuttavia,<br />
oggi amplieremo il quadro <strong>del</strong>le malefatte dei nostri remoti antenati,<br />
continuando a sfogliare ciò che potremmo chiamare il co<strong>di</strong>ce civile ed il co<strong>di</strong>ce<br />
penale <strong>di</strong> allora.<br />
Partiamo da uno dei reati più gravi, l’omici<strong>di</strong>o. Se ne parla, come è<br />
logico, in moltissimi Statuti, me ne riporterò solo alcuni, particolarmente<br />
significativi.<br />
C’è un capitolo, il 40°, degli Statuti <strong>di</strong> Agliè (1448), che ben sintetizza la<br />
materia, presentandoci un quadro vasto e vario <strong>del</strong>le situazioni potenzialmente<br />
letali. Abbiamo già avuto occasione <strong>di</strong> accennare alla litigiosità degli antichi<br />
canavesani, ma <strong>nel</strong> capitolo che ora leggeremo la troviamo manifestata in tutte<br />
le sue sfaccettature, con una ricca casistica.<br />
Non si debbono commettere omici<strong>di</strong>.<br />
Si stabilì poi che se qualcuno, <strong>nel</strong>la località <strong>di</strong> Agliè, <strong>nel</strong>le strade o <strong>nel</strong>le<br />
vie o altrove, sotto la detta o <strong>nel</strong>la detta giuris<strong>di</strong>zione <strong>del</strong>la predetta località <strong>di</strong><br />
Agliè [si noti la minuzia <strong>del</strong>la specificazione, quando sarebbe bastato scrivere:<br />
“in Agliè ed in tutto il suo territorio”], volontariamente, tendendogli un’insi<strong>di</strong>a,<br />
ucciderà qualcuno, sarà decapitato cosicché muoia, secondo quanto previsto<br />
dal <strong>di</strong>ritto comune [cioè dalle leggi emanate dal potere centrale, superiori alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni statutarie, con le quali queste ultime non dovevano essere in<br />
contrasto, e che valevano in ogni caso in cui gli Statuti non stabilivano nulla].<br />
Se poi avrà commesso l’omici<strong>di</strong>o durante una rissa o una colluttazione,<br />
pagherà una multa <strong>di</strong> duecento libbre, la metà <strong>del</strong>le quali andrà al signore<br />
<strong>del</strong>l’uomo, l’altra metà al podestà. E sarà considerato esule chi in tale caso ha<br />
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