Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
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A Pont (1351, cap. 3) la donna adultera perdeva la sua dote.<br />
Gli Statuti <strong>di</strong> Alice Castello, che sono posteriori <strong>di</strong> 163 anni (1514, cap.<br />
69), danno interessanti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> dote e <strong>di</strong> stupro.<br />
Stabiliamo poi ed or<strong>di</strong>niamo che se qualcuno, con la forza e la violenza,<br />
stuprerà o violenterà una fanciulla non maritata, o anche maritata, tale<br />
violentatore e stupratore sia multato <strong>di</strong> venticinque ducati e sia ban<strong>di</strong>to per<br />
due anni, ed in più, con i suoi beni, costituisca una dote per la fanciulla non<br />
maritata che ha violentato, e questo ad arbitrio <strong>di</strong> due stimabili uomini o <strong>del</strong>la<br />
Credenza <strong>di</strong> Alice. Se poi non stuprerà né violenterà, ma farà solo un tentativo,<br />
afferrando per il corpo la donna, o gettandola a terra per conoscerla<br />
carnalmente, contro il volere <strong>del</strong>la donna, ma non la violenterà e non avrà con<br />
lei un rapporto sessuale, sia punito con una multa <strong>di</strong> venti ducati. Se poi<br />
qualcuno conoscerà carnalmente una fanciulla non maritata, ma non con la<br />
forza, bensì in altro modo, allora, se quel tale che ha stuprato la fanciulla non<br />
con la forza, non è sposato, sarà tenuto e dovrà prendere in moglie quella<br />
fanciulla e, con i propri beni, costituirle una dote adeguata, a giu<strong>di</strong>zio <strong>del</strong>la<br />
Credenza locale. Se poi non la vorrà prendere in moglie, sarà tenuto a darle<br />
una dote ad ogni richiesta dei genitori <strong>del</strong>la fanciulla e ad arbitrio <strong>di</strong> due<br />
probiviri o <strong>del</strong>la Credenza. Se poi non avrà beni con cui poter dotare la<br />
fanciulla, sarà ban<strong>di</strong>to in perpetuo. Se poi qualcuno conoscerà carnalmente<br />
una donna maritata, pagherà ogni volta una multa <strong>di</strong> venticinque sol<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
moneta corrente, e la donna maritata che commetterà adulterio con un altro<br />
uomo, per la prima volta pagherà venticinque sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> moneta corrente. Se poi<br />
commetterà adulterio più <strong>di</strong> una volta, perderà la sua dote, che passerà al<br />
marito, e il marito potrà cacciar via da casa sua la moglie. Se poi sarà una<br />
vedova ad avere rapporti sessuali, se lo farà una volta sola e se sarà la prima<br />
volta, pagherà venticinque sol<strong>di</strong>. E se lo farà più volte, o oltre la prima volta,<br />
perderà la sua dote, che dovrà andare agli ere<strong>di</strong> <strong>del</strong> marito. E l’uomo che<br />
commetterà stupro con una vedova, pagherà ogni volta venticinque fiorini <strong>di</strong><br />
moneta corrente.<br />
Conclu<strong>di</strong>amo questa parte a luci rosse, leggendo una altro capitolo (71)<br />
degli stessi Statuti.<br />
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