Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
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che sia in qualche modo collegato con loro, oppure abbiano percosso per<br />
<strong>di</strong>videre [dei litiganti], o un maestro che picchi un alunno, oppure se il<br />
picchiatore o trascinatore abbia meno <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci anni, o se si tratti <strong>di</strong> un padre<br />
che picchia un figlio o una figlia o la moglie ...<br />
Tutti questi casi non portavano ad alcuna punizione, anche se hanno<br />
picchiato o colpito con un bastone o anche senza, o anche se hanno<br />
scaraventato a terra, purchè “enormiter non ledatur”, cioè “non sia ferito molto<br />
gravemente”. Anche in questo caso, però, il colpevole poteva essere perseguito<br />
solo a querela <strong>di</strong> parte.<br />
Durante una rissa, poi, se si romperanno <strong>del</strong>le ossa, [il colpevole]<br />
pagherà <strong>di</strong>eci libbre <strong>di</strong> multa. E se [la vittima] perderà un membro o si creperà<br />
un osso, [il colpevole] pagherà 25 libbre <strong>di</strong> multa. Salvo il caso in cui qualcuno<br />
volontariamente scaraventerà o getterà qualcun altro giù da qualche luogo che<br />
sembri verosimilmente tanto pericoloso, da mettere a rischio <strong>di</strong> morte, fai<br />
conto da una torre, una casa, un loggiato [il testo <strong>di</strong>ce: “lobia”], un balcone o<br />
un ponte o un altro luogo simile. Se poi chi è stato buttato giù non morirà, [il<br />
colpevole] pagherà una multa <strong>di</strong> 50 libbre. Se invece morirà, lo scaraventatore<br />
sarà condannato a morte.<br />
Se quest’ultimo si darà alla fuga, saranno confiscati tutti i suoi beni e la<br />
condanna a morte rimarrà sempre valida. Se colpevole sarà una donna, le<br />
pene saranno <strong>di</strong>mezzate, salvo, naturalmente, la pena <strong>di</strong> morte.<br />
Abbiamo visto che le risse generalmente erano precedute da parolacce<br />
ed insulti. Vi era un tipo <strong>di</strong> parolaccia, o meglio <strong>di</strong> imprecazione, che veniva<br />
trattato a parte, in appositi capitoli, data la sua peculiarità: era la bestemmia.<br />
Una prima cosa strana. Statuti <strong>di</strong> Albiano (sec. XIV, cap. 1 e 3). Si<br />
tenga presente che Albiano era sotto il <strong>di</strong>retto potere <strong>del</strong> Vescovo <strong>di</strong> <strong>Ivrea</strong>, ma<br />
ciò non giustifica la sperequazione fra quando scritto <strong>nel</strong> 1° e <strong>nel</strong> 3° capitolo.<br />
Capitolo I : Anzitutto stabiliamo e or<strong>di</strong>niamo che nessuno osi o abbia<br />
l’ar<strong>di</strong>re <strong>di</strong> bestemmiare [“blasfemare”] Dio, la beata Maria Vergine o gli altri<br />
santi e sante <strong>di</strong> Dio, sotto pena <strong>di</strong> cinque sol<strong>di</strong> per ciascun contravventore e<br />
per ogni volta.<br />
Fin qui, nulla da obiettare, ma ve<strong>di</strong>amo la formulazione <strong>del</strong> capitolo III.<br />
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