Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
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possesso <strong>di</strong> una secchia <strong>di</strong> un altro, gli venga sequestrata e sia punito con una<br />
multa <strong>di</strong> 20 sol<strong>di</strong>.<br />
La situla, ma questa volta come misura <strong>di</strong> capacità, ritorna negli Statuti<br />
<strong>di</strong> Albiano (sec. XIV, cap. 10). Anche le stagnatas, che il Frola definisce<br />
“recipienti <strong>di</strong> stagno per gli olii”, e i bocalia [boccali], negli Statuti <strong>di</strong> Chivasso<br />
(1508, cap. 8) compaiono come unità <strong>di</strong> misura.<br />
Vi è poi un interessantissimo capitolo degli Statuti <strong>di</strong> Chivasso (1500,<br />
cap. 6), in cui si nomina la pera, che curiosamente in<strong>di</strong>ca la sacca da pellegrino<br />
o bisaccia, ma non è questo che importa, quanto piuttosto il contesto in cui<br />
compare.<br />
Siccome questa località è sterile e piena <strong>di</strong> poveracci, cosicché a mala<br />
pena si raccoglie <strong>di</strong> che vivere per i membri <strong>del</strong>la famiglia, e tuttavia ogni<br />
giorno dalle province circostanti arrivano persone per stabilirvisi e portano con<br />
sè nient’altro che un sacchetto o una bisaccia ... costituendo un aggravio più<br />
che un sollievo per detto luogo, per questo motivo dunque si è stabilito e<br />
or<strong>di</strong>nato che d’ora in avanti nessuna persona, <strong>di</strong> qualunque ceto sociale e<br />
con<strong>di</strong>zione economica si azzar<strong>di</strong> ad ospitare nessun miserabile più <strong>di</strong> un solo<br />
giorno e neppure a locare una o più case a persone in<strong>di</strong>genti, se prima tali<br />
miserabili persone non saranno state presentate alla Credenza ed accettate<br />
dalla stessa Credenza, e il padrone <strong>del</strong>la casa o <strong>del</strong>le case sia tenuto a<br />
promettere e dare garanzia che quelle miserabili persone sosterranno gli oneri<br />
reali, personali e misti che sono o saranno imposti, sotto pena per i<br />
contravventori, per ognuno e ogni volta, <strong>di</strong> 10 fiorini, da applicare come<br />
regardarie.<br />
Si chiamavano “regardarie” le multe imposte in caso <strong>di</strong> inosservanza a<br />
regolamenti municipali.<br />
Statuti.<br />
I coltelli, e simili attrezzi taglienti, compaiono abbastanza spesso negli<br />
Il coltello aveva svariate denominazioni: cutelum, cultellum, cultella, ed<br />
altre ancora. Il coltello, come la spata, la daga, il gla<strong>di</strong>um, l’ensis, tutti tipi <strong>di</strong><br />
spada, è nominato soprattutto come arma, quin<strong>di</strong> identificabile con il pugnale.<br />
Statuti <strong>di</strong> Albiano (sec. XIV, cap. 62-63).<br />
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