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Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea

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Molti capitoli degli Statuti stabiliscono norme riguardanti i figli maschi,<br />

(chiamati spesso filii familias, figli <strong>di</strong> famiglia, in latino) oltre quanto si è visto<br />

parlando <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà.<br />

A Pont (1344, cap. 31) era previsto che il padre rispondesse per il figlio<br />

per alcune infrazioni o reati. Così pure a San Giorgio (1422, cap. 19).<br />

I figli, a Rivara (1390, cap. 3) hanno capacità <strong>di</strong> testare:<br />

Il figlio e la figlia possono <strong>di</strong>sporre dei loro beni, lasciando una terza<br />

parte ai Signori <strong>del</strong> luogo; se muoiono senza aver fatto testamento, la madre<br />

riceverà la metà <strong>del</strong>l’ere<strong>di</strong>tà <strong>del</strong> figlio o <strong>del</strong>la figlia, se non ci sono fratelli, e i<br />

Signori avranno l’altra metà.<br />

A Chivasso (1514, cap. 3) i figli, se non sono emancipati e non<br />

possiedono beni propri in misura tale da poter affrontare la spesa, non<br />

possono partecipare agli appalti comunali, neppure presentando la cauzione.<br />

A Balangero (1391, cap. 9) i figli non emancipati erano rappresentati in<br />

giu<strong>di</strong>zio dal padre.<br />

A Pavone (sec. XIV, cap.54)<br />

Si stabilì e or<strong>di</strong>nò che nessuno possa dare <strong>del</strong> denaro in prestito ai servi<br />

o ai figli <strong>di</strong> famiglia <strong>di</strong> uomini <strong>di</strong> Pavone, accendendo un’ipoteca sui beni <strong>del</strong><br />

padrone o ricevere gli stessi oggetti in pegno o ricevere in prestito qualcosa<br />

garantendolo con le stesse cose. I contravventori pagheranno ciascuno ed ogni<br />

volta <strong>di</strong>eci sol<strong>di</strong>, ed in più dovranno restituire al proprietario gli oggetti così<br />

ottenuti.<br />

Un capitolo avulso dagli Statuti <strong>di</strong> Rivara <strong>del</strong> XIV secolo stabilisce che<br />

l’ere<strong>di</strong>tà dei figli illegittimi ed incestuosi, qualora muoiano senza lasciare figli,<br />

vada al Signore <strong>del</strong> luogo. Quasi con le stesse parole, anche a Valperga (1350,<br />

cap. 90) si danno le stesse <strong>di</strong>sposizioni.<br />

I ragazzi minorenni a volte presentavano accuse contro qualcuno ma a<br />

Caluso (1510, cap. 91) ci si comportava così:<br />

... se qualcuno sarà accusato <strong>di</strong> avere causato qualche danno da<br />

qualcuno <strong>di</strong> così giovane età da non poterglisi accordare fiducia, e l’accusato<br />

vorrà <strong>di</strong>fendersi da quell’accusa, si presti fede all’accusato se prima avrà<br />

prestato giuramento <strong>di</strong> non aver causato tale danno.<br />

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