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Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea

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Fa un certo effetto sentir chiamare casarengus, casalingo, quasi facesse<br />

parte <strong>del</strong>la famiglia, il maiale non affidato al porcaio ma allevato in casa.<br />

Statuti <strong>di</strong> Chiaverano (1251, estratto dal cap. 12). Si parla <strong>di</strong> danni<br />

arrecati dagli animali.<br />

... e per ogni porco o porca tenuto in casa, che si chiama “ casarengo”,<br />

<strong>di</strong>ciotto denari per ogni danno ...<br />

C’era poi il problema <strong>del</strong> porcile: era <strong>di</strong>fficile trovare un posto dove<br />

costruirlo; va detto che qualcuno aveva <strong>del</strong>le pretese assurde, che le<br />

amministrazioni comunali cercavano <strong>di</strong> vanificare.<br />

Significativo l’esempio <strong>di</strong> Chivasso (1306, cap. 502).<br />

Stabilirono poi ed or<strong>di</strong>narono che nessuna persona <strong>di</strong> Chivasso o<br />

abitante a Chivasso osi o abbia l’arbitrio o possa costruire o far costruire porcili<br />

o e<strong>di</strong>fici per tenervi i maiali sotto i portici o <strong>nel</strong>le strade o altrove, se non<br />

all’interno <strong>del</strong>la propria casa, sotto pena <strong>di</strong> 60 sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> multa per ogni<br />

contravvenzione. E se un porcile o un e<strong>di</strong>ficio è stato fatto da qualcuno, quel<br />

tale è obbligato a demolirlo, sotto la stessa pena, dopo che gli sarà stato<br />

imposto dai consoli o me<strong>di</strong>ante grida da pubblicare in tale occasione entro tre<br />

giorni, e questo s’intenda all’interno <strong>del</strong> borgo. E neppure sarà consentito dare<br />

o far dare da mangiare ai maiali sotto i portici o <strong>nel</strong>la via francigena <strong>del</strong> borgo,<br />

né <strong>nel</strong>la strada [principale], sotto la stessa pena, e questo all’interno <strong>del</strong><br />

borgo, come detto più sopra.<br />

Naturalmente i danni arrecati dai maiali, come <strong>del</strong> resto da tutti gli altri<br />

animali domestici, erano soggetti a multe ed ammende.<br />

Statuti <strong>di</strong> Chiaverano (1251, cap. 111 e 112).<br />

Si stabilì poi che se dei maialini grufoleranno [il testo latino <strong>di</strong>ce<br />

rumaverint, simile al piemontese rumé] in un prato altrui, pagheranno ognuno<br />

sei denari, se saranno denunciati.<br />

Si stabilì poi che tutte le persone <strong>di</strong> Chiaverano che dovranno pagare<br />

una multa, pagheranno la stessa somma <strong>di</strong> ammenda e altrettanto al<br />

danneggiato. E se il danno sarà maggiore, quest’ultimo, a suo piacere, potrà<br />

inviare dei periti.<br />

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