Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
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affonderà un colpo contro qualcuno e non lo colpirà, pagherà per ognuno e per<br />
ogni volta quaranta sol<strong>di</strong>. Se poi tirerà un colpo con il pugno, la mano, il piede<br />
e non colpirà, pagherà venti sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> multa. Se poi colpirà qualcuno con un<br />
ferro, una pietra, una spada, un bastone, una piombata o con un altro<br />
strumento senza effusione <strong>di</strong> sangue, pagherà cento sol<strong>di</strong> per ognuno e per<br />
ogni volta. Se poi uscirà <strong>del</strong> sangue, pagherà <strong>di</strong>eci libbre <strong>di</strong> multa. Se poi il<br />
colpito perderà un membro, piede, mano, tibia, occhio o naso, allora pagherà<br />
come pena e multa cinquanta libbre imperiali ed altrettanto <strong>di</strong> ammenda. E se<br />
non potrà pagare la multa e l’ammenda, gli si taglierà la mano destra, inoltre,<br />
<strong>nel</strong>le altre percosse elencate e <strong>nel</strong> caso <strong>di</strong> rottura <strong>di</strong> ossa, sarà tenuto a<br />
rimborsare le somme spese, a giu<strong>di</strong>zio <strong>del</strong> podestà e <strong>del</strong> me<strong>di</strong>co. Inoltre, per la<br />
rottura <strong>di</strong> ossa o <strong>di</strong> visceri, pagherà venticinque libbre viennesi, e rimborserà il<br />
danno e le spese, come detto sopra. E se non potrà pagare quanto dovuto,<br />
sarà tenuto in carcere ed in ceppi per un mese a pane e acqua, se non avrà <strong>di</strong><br />
che pagare, e se avrà i mezzi per pagare, saranno prelevati dei suoi beni fino<br />
al pagamento totale. Se poi avrà commesso il reato nei confronti <strong>di</strong> un prete, la<br />
pena sarà raddoppiata rispetto a quanto dovuto se si fosse trattato <strong>di</strong> altra<br />
persona. Se poi lo avrà commesso in chiesa o <strong>nel</strong> cimitero, pagherà un terzo in<br />
più che negli altri luoghi. Se poi <strong>nel</strong> castello, il doppio. Ma questo capitolo non<br />
si applichi nei confronti dei servi o <strong>del</strong>le serve <strong>del</strong> castello. Se poi i suddetti<br />
reati saranno commessi contro la persona <strong>di</strong> un console o <strong>del</strong> gastaldo dei<br />
Signori, si pagherà un quarto <strong>di</strong> più che se fossero stati commessi contro<br />
un’altra persona. Se poi i <strong>di</strong>pendenti <strong>del</strong> castello, cioè i bovari, i servi, i<br />
lavoranti o i vaccari commetteranno i suddetti reati e offese <strong>nel</strong> borgo <strong>di</strong> Agliè<br />
o <strong>nel</strong> suo territorio, pagheranno, in ognuno dei suddetti casi, un quarto in<br />
meno <strong>di</strong> quanto previsto. E il signore alle cui <strong>di</strong>pendenze si trovano tratterrà<br />
dal loro salario soltanto una somma pari a quella cui sono stati condannati. I<br />
piccoli servitori ed i valletti non saranno vincolati da queste norme, ma<br />
saranno i loro padroni a castigarli. Se poi qualcuno colpirà un altro <strong>nel</strong>la casa,<br />
<strong>nel</strong> deposito, <strong>nel</strong>l’aia o <strong>nel</strong> podere appartenente a colui che è stato percosso,<br />
pagherà un quarto in più <strong>del</strong>la multa che se lo avesse percosso in un luogo<br />
comune. Se poi qualcuno percuoterà un altro <strong>nel</strong>la casa, <strong>nel</strong> deposito, <strong>nel</strong>l’aia,<br />
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