Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
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comune, che li metteva a <strong>di</strong>sposizione dei residenti, a patto che venissero<br />
osservate alcune regole.<br />
Era fondamentale e<strong>vita</strong>re abusi e sprechi, quin<strong>di</strong> gli animali dovevano<br />
essere attentamente sorvegliati. Responsabili dei danni arrecati dagli animali<br />
erano in ogni caso i proprietari degli animali.<br />
Statuti <strong>di</strong> Pont e Vallo (1344, cap. 18).<br />
Poi stabilirono e or<strong>di</strong>narono che se qualcuno, in un suo prato o campo o<br />
bosco o vigna troverà una o più bestie <strong>di</strong> un altro che brucano o mangiano,<br />
potrà e sarà autorizzato, senza incorrere in punizione, a catturarle <strong>di</strong> sua<br />
iniziativa, a prenderle e condurle ai consoli <strong>di</strong> Pont. I consoli, o uno <strong>di</strong> loro,<br />
dovranno trattenere quelle bestie presso <strong>di</strong> sé, finché il proprietario avrà<br />
rimborsato il danno arrecato dalle sue bestie a chi lo ha subito.<br />
I proprietari degli animali, se non in grado <strong>di</strong> sorvegliare personalmente<br />
il loro bestiame, a scanso <strong>di</strong> multe ed ammende, potevano affidarlo ad altri. La<br />
scorsa lezione abbiamo parlato <strong>del</strong>la soccida, ma assai più frequente era il caso<br />
che tale incarico fosse affidato a persone <strong>di</strong>pendenti dal comune e variamente<br />
denominate secondo il tipo <strong>di</strong> animali cui accu<strong>di</strong>vano. Ad essi i singoli<br />
proprietari dovevano affidare il loro bestiame, se volevano usufruire <strong>del</strong>le<br />
risorse <strong>del</strong>le comugne e mettersi al riparo da sgra<strong>di</strong>te sorprese.<br />
Valgano come esempio alcuni capitoli degli Statuti <strong>di</strong> Albiano <strong>del</strong> secolo<br />
XIV. Si ricor<strong>di</strong> che Albiano era feudo <strong>del</strong> vescovo <strong>di</strong> <strong>Ivrea</strong>, rappresentato in loco<br />
da un castellano.<br />
Cap. 43: Ogni anno, appena eletti i consoli ed i credendari, si eleggano i<br />
vaccari, i porcari ed i cavallari <strong>del</strong> comune. I quali, al cospetto <strong>del</strong>la Credenza,<br />
<strong>nel</strong>le mani dei consoli ed in presenza <strong>del</strong> nostro ufficiale, siano tenuti a giurare<br />
<strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re e sorvegliare coscienziosamente e senza alcun inganno o frode le<br />
bestie loro affidate e <strong>di</strong> svolgere il loro compito con <strong>di</strong>ligenza e come meglio<br />
potranno, fino al compimento <strong>di</strong> un intero anno.<br />
Cap. 44: Gli stessi vaccari, porcari e cavallari ricevano e debbano<br />
ricevere e possano esigere come loro salario per un anno, dalle persone le cui<br />
bestie custo<strong>di</strong>ranno, i compensi <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati: per ogni giovenca, manzo o<br />
manza, cavallo o cavalla, e scrofa, un quartirone <strong>di</strong> segale fino alla festa <strong>di</strong> san<br />
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