Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nessuno vada <strong>nel</strong>la casa <strong>di</strong> un altro per recare offese, sotto pena <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>eci libbre per ogni contravventore e per ogni volta.<br />
Stessa pena a Bairo (1409, cap. 5). A Balangero (1391, cap. 28) la<br />
multa era <strong>di</strong> cento sol<strong>di</strong> viennesi, ma se il reo non poteva pagarla, la pena<br />
sarebbe stata lasciata all’arbitrio <strong>del</strong> castellano.<br />
A Strambino (1438, cap. 130) se <strong>di</strong> notte un malfattore penetrava in<br />
una casa, il padrone poteva impunemente ucciderlo. Ma questo era un caso<br />
limite <strong>di</strong> legittima <strong>di</strong>fesa.<br />
A Chivasso invece (1306, cap. 66) la violazione <strong>di</strong> domicilio poteva<br />
essere assai più rischiosa. Se <strong>di</strong> notte, cioè dall’ora in cui si suona la campana<br />
per la compieta dalla chiesa <strong>di</strong> San Pietro <strong>di</strong> Chivasso sino all’ora in cui dalla<br />
stessa chiesa si suona la campana per la messa <strong>del</strong> mattino qualcuno<br />
penetrerà <strong>di</strong> nascosto <strong>nel</strong>l’altrui casa, il padrone o i famigliari o i servi lo<br />
potranno percuotere fino a ferirlo o ucciderlo senza subire conseguenze. E se<br />
per caso quell’intruso sarà catturato vivo e sarà consegnato al castellano o al<br />
giu<strong>di</strong>ce, il castellano o il giu<strong>di</strong>ce dovrà subito sottoporlo a tortura per cercare <strong>di</strong><br />
scoprire la verità ed estorcergli il motivo per cui era entrato in quel luogo dove<br />
era stato scoperto ... Se risulterà che era penetrato in quel luogo per<br />
danneggiare qualcuno <strong>nel</strong>la persona, sarà appeso per la gola finché morirà. Se<br />
invece era penetrato là per recar danno ma non <strong>nel</strong>la persona, pagherà ogni<br />
volta una multa <strong>di</strong> 25 libbre viennesi e se nei termini stabiliti dalla condanna<br />
non la pagherà, gli verrà amputato un piede. Se poi l’intruso si sarà dato alla<br />
fuga così da non poter essere preso ed arrestato, sarà condannato, per la fuga,<br />
a 25 libbre o alla per<strong>di</strong>ta <strong>del</strong> piede se non pagherà nei termini stabiliti. Se e<br />
quando sarà poi catturato, il castellano o il giu<strong>di</strong>ce stabiliranno se sarà<br />
passibile <strong>del</strong>la pena capitale.<br />
Del resto, se pensiamo che a Barbania (sec. XV ?, cap. 65)rischiava la<br />
morte anche il ladro che avesse più <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci anni, ci ren<strong>di</strong>amo conto <strong>di</strong> quanto<br />
poca considerazione avessero i legislatori per la <strong>vita</strong> e l’integrità fisica dei loro<br />
sottoposti!<br />
8