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Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea

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Si stabilì che se qualcuno percuoterà una bestia quadrupede <strong>di</strong> un altro,<br />

qualunque sia il tipo, lo stato e la con<strong>di</strong>zione, grande o piccolo che ne sia il<br />

prezzo e il valore, se [la percuoterà]con una pietra o un bastone o con un altro<br />

strumento, senza causare ferita, pagherà per ogni colpo e per ogni bestia e per<br />

ogni volta cinque sol<strong>di</strong>; se causerà ferita, <strong>di</strong>eci sol<strong>di</strong>; se colpirà con un arnese<br />

<strong>di</strong> ferro, venti sol<strong>di</strong>. Se romperà un osso, pagherà quaranta sol<strong>di</strong> e dovrà<br />

rimborsare il danno a chi lo ha subito, e non si intenda per bestia se non è<br />

quadrupede, come detto sopra. Se poi percuoterà un’oca o una gallina,<br />

pagherà un soldo e dovrà rimborsare il danno a chi lo ha subito.<br />

84).<br />

Ben <strong>di</strong> peggio poteva capitare, alle povere galline, a Favria (1472, cap.<br />

Si stabilì poi che chiunque possieda galline che rechino danno <strong>nel</strong>l’orto,<br />

<strong>nel</strong>l’aia o <strong>nel</strong> posse<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un altro, dovrà rimborsare il danno. Se rifiuterà,<br />

chi ha subito il danno potrà impunemente ucciderle.<br />

Questi ultimi esempi ci <strong>di</strong>mostrano che non <strong>di</strong> affetto verso gli animali si<br />

trattava, ma <strong>di</strong> una pura considerazione <strong>di</strong> carattere economico. Da questo<br />

motivo, e non da spirito animalistico, è dettato il seguente capitolo degli<br />

Statuti <strong>di</strong> Andrate (1410, cap. 140).<br />

Si stabilì poi che tutti i sovrintendenti agli alpeggi siano tenuti e<br />

debbano conservare in detti alpeggi il verde per me<strong>di</strong>care tutte le pecore che<br />

ne avranno bisogno in quegli alpeggi, sotto pena <strong>di</strong> 5 sol<strong>di</strong> imperiali per ogni<br />

giorni in cui non si troverà il verde, e i pastori potranno presentare denuncia.<br />

E detti pastori si impegnino anche, prestando giuramento, a visitare e<br />

me<strong>di</strong>care le pecore che avranno bisogno <strong>di</strong> essere me<strong>di</strong>cate.<br />

Come si deduce dalla lettura <strong>del</strong> capitolo, e come ci conferma il Frola <strong>nel</strong><br />

glossario annesso al suo Corpus statutorum Canavisii, il verde, il viridum ad<br />

me<strong>di</strong>candum, era un empiastro d’erbe aromatiche usate dai pastori per guarire<br />

le bestie loro affidate.<br />

Chi mi conosce, sa che io sono innamorato dei gatti, perciò mi capirà se<br />

<strong>di</strong>co che mi sono commosso alla lettura <strong>di</strong> un brevissimo capitoletto degli<br />

Statuti <strong>di</strong> Foglizzo (1387, cap. 31).<br />

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