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Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea

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A Chivasso, infine (1306, cap. 298), il padrone sarà responsabile solo se<br />

avrà scientemente ricettato oggetti rubati dal suo servo.<br />

Torniamo per un attimo ai problemi connessi con l’ere<strong>di</strong>tà.<br />

Nelle franchigie concesse agli uomini <strong>di</strong> Agliè <strong>nel</strong>l’anno 1423, vi è una<br />

lunga serie <strong>di</strong> capitoli (dal 1° al 4°) che trattano <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà. Sono capitoli dalla<br />

forma assai prolissa: basti leggere l’inizio <strong>del</strong> primo capitolo:<br />

...e per prima cosa qualunque uomo [inteso come capo famiglia, perché<br />

altrimenti sarebbe assurdo quanto si <strong>di</strong>ce subito dopo] che abiti ora e che<br />

abiterà in futuro in detto luogo, <strong>del</strong>l’uno o <strong>del</strong>l’altro sesso, tanto maschio<br />

quanto femmina, possa, gli sia consentito e gli sia lecito, riguardo le case, e gli<br />

oggetti e i beni mobili ed immobili, fare testamento, istituire legati, dare e<br />

<strong>di</strong>sporre in <strong>vita</strong> ed in morte ...<br />

e via <strong>di</strong> questo passo per alcune pagine, con una casistica minuziosa e<br />

stucchevole, ma, in estrema sintesi, il punto principale è che il beneficiario <strong>di</strong><br />

un legato doveva pagare una tassa <strong>di</strong> successione prima <strong>di</strong> entrare in possesso<br />

<strong>del</strong>l’ere<strong>di</strong>tà.<br />

Sempre a proposito <strong>di</strong> legati, esisteva anche una caso particolare,<br />

chiamato legatus pro anima. Se ne parla in un capitolo degli Statuti <strong>di</strong> Chivasso<br />

(1306, cap. 635). Vale la pena <strong>di</strong> leggerlo, perché ci insegna quali occhi attenti<br />

avesse già allora il fisco.<br />

Anzitutto stabilirono ed or<strong>di</strong>narono che se qualche persona <strong>del</strong> luogo <strong>di</strong><br />

Chivasso, o lì abitante, o che <strong>nel</strong>lo stesso luogo <strong>di</strong> Chivasso abiterà in futuro<br />

istituirà un legato, farà una donazione o qualcos’altro <strong>di</strong> simile lascerà per<br />

testamento in suffragio per la propria anima, o per altri caritatevoli motivi, un<br />

bene immobile, sul quale o per il quale si pagano taglie <strong>nel</strong> luogo <strong>di</strong> Chivasso o<br />

altri oneri che si devono affrontare verso il predetto comune <strong>di</strong> Chivasso, la<br />

persona cui detto bene immobile sarà stato concesso in legato, in donazione, o<br />

lasciato in ere<strong>di</strong>tà in suffragio <strong>del</strong>l’anima, tale beneficiario sia un ecclesiastico o<br />

un laico, sarà tenuto e dovrà, su quella cosa donata o legata come detto sopra,<br />

pagare le taglie e gli altri oneri spettanti a detto comune <strong>di</strong> Chivasso, o<br />

capiterà che spettino in futuro.<br />

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