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Pagine di vita nel Canavese del basso Medioevo - Uni3 Ivrea

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quin<strong>di</strong>ci anni commetterà qualcuno dei predetti <strong>del</strong>itti, pagherà la metà <strong>del</strong>la<br />

pena stabilita. Oltre i quin<strong>di</strong>ci anni sconterà tutta la pena.<br />

A Bairo (statuti <strong>del</strong> 1409 e <strong>del</strong> 1473) donne e ragazzi minori <strong>di</strong> 15 anni<br />

dovevano essere particolarmente maneschi e con tendenze teppistiche. Infatti<br />

in un<strong>di</strong>ci capitoli, in ognuno dei quali si tratta <strong>di</strong> un particolare reato, si trova la<br />

formula: et si fuerit mulier vel minor quindecim annorum, solvat me<strong>di</strong>etatem<br />

<strong>di</strong>cti bannj. Si va dalle ferite e rotture <strong>di</strong> ossa a pugni, schiaffi e calci, a colpire<br />

con strumenti <strong>di</strong> ferro, con bastoni, con pietre, all’aggre<strong>di</strong>re qualcuno in casa<br />

sua, al percuotere le bestie <strong>di</strong> altri, al <strong>di</strong>r parole ingiuriose contro qualcuno<br />

(solo per i minori), all’appiccare incen<strong>di</strong>, al danneggiare alberi, viti e messi, al<br />

giurare il falso, alla malversazione.<br />

Ad Oglianico (1352, cap. 21) si parla solo <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> pena per<br />

furti dei minori <strong>di</strong> 15 anni.<br />

Negli Statuti <strong>di</strong> Lessolo (1430, cap. 2) si parla <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>. Per quelli<br />

volontari o preterintenzionali, si applica persino la pena capitale. Non si parla <strong>di</strong><br />

minorenni. Per quelli colposi vi è una gradazione <strong>di</strong> pena. Si prendono in<br />

considerazione gli omici<strong>di</strong> successi casualmente, per <strong>di</strong>sgrazia, mentre<br />

qualcuno taglia un albero o costruisce un muro o fabbrica una casa o altre<br />

simili attività, senza alcuna intenzione <strong>di</strong> uccidere. In questo caso la pena è<br />

solo pecuniaria. Se l’involontario colpevole ha più <strong>di</strong> 14 anni dovrà pagare 10<br />

libbre <strong>di</strong> multa ed altrettanti <strong>di</strong> ammenda ai parenti. Ma se si tratterà <strong>di</strong><br />

persona con meno <strong>di</strong> 14 anni pagherà solo 25 libbre. Se sarà una persona <strong>di</strong> 7<br />

anni o meno <strong>di</strong> 7 anni, pagherà 60 sol<strong>di</strong>.<br />

Frequenti erano anche le controversie tra parenti.<br />

Ad Andrate (1410, cap. 121) si cercava <strong>di</strong> far arrivare ad un’intesa i<br />

parenti in lite per un debito, imponendo alle due parti <strong>di</strong> nominare degli amici<br />

comuni, che in ogni modo cercassero <strong>di</strong> metterli d’accordo. Lo stesso avveniva<br />

a Caravino (1480, cap. 52), dove però gli amici pacieri dovevano anche<br />

emettere una sentenza secondo quanto sembrerà loro giusto. Anche a<br />

Chivasso (1449, cap. 1) si cercava, specialmente per le cause <strong>di</strong> minore<br />

importanza economica, <strong>di</strong> giungere ad un’amichevole composizione, me<strong>di</strong>ante i<br />

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