licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
Anzianità anagrafi ca e prepensionamento<br />
Ancora, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di obiettività e razionalità<br />
dell’accordo sindacale con il quale le parti collettive hanno concordato il duplice criterio<br />
dell’età anagrafi ca e dell’anzianità contributiva con la previsione di un trattamento integrativo<br />
sino al raggiungimento dell’età pensionabile. Tale criterio è stato ritenuto pienamente compatibile<br />
con le fi nalità volute dal legislatore ed è razionalmente giustifi cato nell’attuale contesto<br />
di disoccupazione strutturale (Cass. 7 dicembre 1999, n. 13691).<br />
Infi ne, si segnala come recentemente la Suprema Corte abbia ritenuto lecito il criterio concordato<br />
tra azienda e sindacati per il licenziamento collettivo basato sul possesso dei requisiti<br />
per accedere al trattamento pensionistico. In primo luogo, infatti, non si ravvisa una discriminazione<br />
in base al fattore età, in quanto il criterio adottato non si fonda esclusivamente sul<br />
dato anagrafi co, bensì sul possesso dei requisiti pensionistici: si possono avere casi di lavoratori<br />
più anziani di età che, in virtù di una particolare storia lavorativa, non presentano i suddetti<br />
requisiti. In secondo luogo, accertata la necessità di licenziamento di parte del personale,<br />
appare ragionevole la scelta di privilegiare i lavoratori che, se licenziati, sarebbero passati alla<br />
disoccupazione, rimanendo così privi di reddito, e di licenziare, invece, quelli in possesso dei<br />
requisiti per accedere alla pensione, in modo da ridurre l’impatto sociale dei <strong>licenziamenti</strong><br />
(Cass. 26 aprile 2011, n. 9348).<br />
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che «in materia di collocamenti in mobilità e di <strong>licenziamenti</strong><br />
<strong>collettivi</strong> ove il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbiano contrattualmente<br />
convenuto un unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità<br />
di accedere al prepensionamento, e si rendesse possibile il mantenimento in servizio di alcuni<br />
lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica automaticamente la pretestuosità ed illegittimità<br />
del criterio di scelta concordato, ma occorrerà valutare che il margine di discrezionalità del<br />
datore di lavoro nella scelta dei lavoratori prepensionabili da licenziare non sia utilizzato a mero<br />
scopo discriminatorio in violazione dei principi di correttezza e buona fede tenendo presenti la<br />
dinamica aziendale e, all’occorrenza, ispirandosi al criterio di fondo stabilito dall’art. 5, c. 1, L. n.<br />
223/1991, il quale, non a caso, fa riferimento, per ben due volte, alle esigenze tecnico-produttive<br />
e organizzative del complesso aziendale» (Cass. 13 settembre 2002, n. 13393).<br />
La tesi sostenuta dalla Corte Suprema si pone in linea con la ratio dell’impianto normativo<br />
dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong>, ispirato a favorire, per quanto possibile, la ripresa dell’attività produttiva<br />
col sacrifi care persino diritti <strong>individuali</strong> che in ogni altro contesto sarebbero inderogabili.<br />
Riprova ne sia la deroga consentita dall’art. 4, c. 11, al divieto di mutamento in pejus delle<br />
mansioni di cui all’art. 2103 c.c. (Cass. 26 settembre 2002, n. 13963, in motivazione). Vero è che<br />
all’imprenditore, e non ad altri, è lasciato uno spazio, seppur contenuto, di scelta.<br />
La giurisprudenza di legittimità ha, infi ne, statuito che, qualora il criterio di selezione dei lavoratori<br />
da porre in mobilità sia unico, il datore di lavoro ha l’obbligo di specifi care nella comunicazione<br />
ex art. 4, 9° comma, legge 223/1991, le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga<br />
quel livello di adeguatezza suffi ciente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui<br />
– e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità ovvero del licenziamento<br />
collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva,<br />
sostenendo che, <strong>sulla</strong> base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori – e non lui –<br />
avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati (Cass. 8 novembre 2007, n. 23275).<br />
9.30 Ipotesi di invalidità del licenziamento<br />
La recente L. 92/2012 ha apportato sostanziali modifi che all’art. 5, co. 3, della L. 223/1991<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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