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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 4 - La giusta causa di licenziamento<br />

Una corretta soluzione del problema potrà essere data solo di volta in volta, valutata la<br />

fattispecie concreta in tutte le sue variegate implicazioni, non ultime le specifi che previsioni<br />

del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.<br />

4.13 Adozione della sospensione cautelare e suoi effetti<br />

Il principio della tempestività nel recesso per giusta causa deve essere valutato anche tenendo<br />

conto della eventuale adozione, da parte del datore di lavoro, del provvedimento di sospensione<br />

cautelare nei confronti del dipendente: provvedimento, questo, che permette al datore<br />

di lavoro di esonerare dalla prestazione lavorativa il dipendente coinvolto in relazione alla<br />

ipotizzata sussistenza di una giusta causa di recesso, pur dovendo ancora acquisire tutti gli<br />

elementi di valutazione utili per decidere l’adozione, o meno, del provvedimento espulsivo.<br />

Si ritiene, in linea generale, che l’adozione della sospensione cautelare, anche se non prevista<br />

da specifi ca disciplina legale o contrattuale, costituisca legittima espressione del potere<br />

organizzativo e direttivo del datore di lavoro per assicurare lo svolgimento ordinato ed effi ciente<br />

dell’attività aziendale, e non soggiaccia all’applicazione dell’art. 7 S.L.<br />

È stata sottolineata, inoltre, l’autonomia della sospensione cautelare rispetto al licenziamento<br />

per giusta causa, dovuta alla diversa natura e disciplina degli istituti in esame: autonomia<br />

che permane anche tenendo conto del collegamento funzionale fra i due istituti, atteso<br />

che il primo viene di norma adottato in via meramente cautelare in attesa del secondo.<br />

In relazione, poi, agli effetti della sospensione cautelare, in linea di principio l’adozione di<br />

questo provvedimento non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione.<br />

4.14 Ammissibilità della conversione giudiziale del licenziamento per<br />

giusta causa in licenziamento per giustifi cato motivo soggettivo<br />

La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento (oggetto di specifica<br />

trattazione nel capitolo seguente) sono qualificazioni giuridiche di comportamenti egualmente<br />

idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato<br />

e l’altro con preavviso, che si differenziano per la diversa gravità dell’inadempimento<br />

del lavoratore.<br />

Pertanto, nell’ipotesi di impugnazione di licenziamento intimato per giusta causa, qualora<br />

la condotta del lavoratore non integri una giusta causa, il provvedimento espulsivo può ben<br />

essere convertito in licenziamento per giustifi cato motivo soggettivo.<br />

Tale conversione può avvenire su istanza di parte o essere disposta d’uffi cio dal giudice,<br />

comportando in concreto il riconoscimento a favore del prestatore di lavoro dell’indennità sostitutiva<br />

del preavviso.<br />

Infatti, nel caso di conversione il giudice del merito è tenuto a condannare il datore di lavoro<br />

al pagamento della suddetta indennità, dovendosi ritenere che tale richiesta sia implicitamente<br />

contenuta nella domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore contestualmente<br />

all’impugnazione del licenziamento in tronco.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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