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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

addettovi con quello restante (Cass. 10.5.2003, n. 7169).<br />

Quanto, invece, ai criteri di scelta, il datore di lavoro può legittimamente ometterne il riferimento<br />

nella comunicazione di avvio poiché tali criteri, che possono essere di fonte legale<br />

oppure contrattuale, non possono essere fi ssati unilateralmente dall’imprenditore (Cass. 25<br />

febbraio 1999, n. 1649).<br />

L’inadeguatezza delle informazioni determina l’ineffi cacia dei <strong>licenziamenti</strong> intimati all’esito<br />

della procedura.<br />

Si segnala, peraltro, che l’art. 1, co. 45, della recente L. 92/2012, ha aggiunto un periodo<br />

all’articolo 4, co. 12, della L. 223/1991, prevedendo che gli eventuali vizi della comunicazione<br />

preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria –<br />

con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo in esame – possono essere sanati,<br />

ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima<br />

procedura.<br />

La novella legislativa si inserisce nel solco del più recente orientamento giurisprudenziale in<br />

tema di procedura di mobilità secondo cui, quando sia stato raggiunto un accordo sindacale, il<br />

controllo giurisdizionale ex post su legittimità e correttezza della procedura (in relazione agli artt.<br />

4 e 5 della L. 223/1991) si risolve nella verifi ca dell’idoneità della comunicazione di avvio alle organizzazioni<br />

sindacali a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle<br />

organizzazioni sindacali. Coerentemente, nel caso in cui sia stato raggiunto l’accordo sindacale,<br />

eventuali vizi (quali l’incompletezza o l’erroneità) della stessa comunicazione di avvio della procedura<br />

non sono rilevanti al fi ne dell’ineffi cacia del licenziamento intimato all’esito della procedura,<br />

ove non risulti dimostrata la idoneità effettiva dei vizi denunciati a fuorviare od eludere l’esercizio<br />

dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (Cass. 19.1. 2012, n. 750).<br />

Contributo di ingresso<br />

Le imprese benefi ciarie del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono tenute a<br />

versare il contributo c.d. di ingresso all’Inps, che consiste in un’anticipazione pari ad una mensilità<br />

di massimale CIGS per ogni lavoratore denunciato in esubero (art. 4, co. 3). La ricevuta del versamento<br />

così effettuato deve essere allegata alla comunicazione di avvio della procedura da trasmettere<br />

alle organizzazioni sindacali di cui al co. 2 dell’art. 4 ed all’Uffi cio del lavoro competente.<br />

Tale versamento è un’anticipazione di quanto le imprese suddette devono complessivamente<br />

versare all’Inps. In particolare, l’importo complessivo è di 9 volte il trattamento mensile<br />

iniziale di mobilità spettante al lavoratore moltiplicato per ciascun lavoratore dichiarato in<br />

esubero per le imprese che, benché ammesse al trattamento di integrazione salariale, non<br />

abbiano esperito il ricorso alla CIGS prima di procedere al licenziamento collettivo (art. 24, co.<br />

3). Per le imprese che, invece, procedono al licenziamento collettivo a seguito di un periodo di<br />

Cassa integrazione guadagni straordinaria, il contributo complessivo è pari a 6 volte il trattamento<br />

mensile iniziale di mobilità spettante a ciascun lavoratore (art. 5, co. 4).<br />

In caso di raggiungimento dell’accordo sindacale il contributo di mobilità dovuto sia ex art.<br />

4 che ex art. 24 è ridotto a 3 mesi (art. 5, co. 4 e art. 24, co. 3).<br />

La disciplina in commento prevede, poi, la possibilità per gli imprenditori di versare il contributo<br />

in 30 rate mensili (art. 4, co. 3).<br />

Inoltre, nel caso in cui l’azienda collochi in mobilità un numero di lavoratori inferiore a<br />

quanto dichiarato in esubero la medesima può procedere al recupero delle somme pagate in<br />

eccedenza mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Inps (art. 4, co. 10).<br />

Infi ne, l’art. 8, co. 8, L. 236/1993, dispone che il mancato versamento del contributo di mobilità<br />

non comporta la sospensione della procedura di mobilità né la perdita da parte dei lavoratori<br />

interessati del diritto a percepire l’indennità di mobilità.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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